ORDINANZA N.452
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1984 dal Pretore di Chioggia, iscritta al n. 520 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che il Pretore di Chioggia, con ordinanza del 16 febbraio 1984, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nella parte in cui non esclude l'applicazione delle sanzioni sostitutive al reato previsto dall'art. 9, sesto comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia) sotto il profilo della irrazionale disparità di trattamento tra colui che compie scarichi abusivi nella laguna di Venezia (il quale risponde del reato ex art. 9, legge n. 171 del 1973 ed al quale possono applicarsi le sanzioni sostitutive) e colui che compie scarichi abusivi nel rimanente territorio nazionale (il quale risponde del reato ex artt. 21 e 22, legge n. 319 del 1976 ed al quale, ai sensi dell'art. 60, legge n. 689 del 1981, non possono applicarsi le sanzioni sostitutive) mentre il primo soggetto dovrebbe essere non già favorito ma semmai più severamente sanzionato in ragione delle peculiarità paesaggistiche e artistiche proprie della laguna di Venezia;
che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.
Considerato che l'ordinanza di rimessione é stata nella specie emanata ancor prima che fosse inviata la comunicazione giudiziaria e che la rilevanza della questione e stata motivata sulla considerazione che l'art. 84 della legge n. 689 del 1981 impone di far menzione nella comunicazione giudiziaria della possibile applicazione dell'art. 77 della legge stessa, in quanto, astrattamente, in caso di condanna, potrebbe essere irrogata agli imputati la pena sostitutiva della libertà controllata o della pena pecuniaria;
che, quindi, risulta ex actis che, allo stato, vi é soltanto una semplice possibilità che nel prosieguo del giudizio si ponga un problema di concessione delle sanzioni sostitutive, onde l'applicazione della norma impugnata é al momento del tutto eventuale;
che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto del requisito della rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Chioggia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Renato DELL'ANDRO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 14 Aprile 1988.