Sentenza n.444 del 1988

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SENTENZA N.444

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e 1916, secondo comma, del codice civile promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 febbraio 1984 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Talamini Umberto ed altro, iscritta al n. 900 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 26 novembre 1984 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e De Pascale Angelo ed altri, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 196 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

uditi l'avv. Mario Lamanna per l' I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1.- Le questioni sollevate dalle ordinanze di cui in narrativa sono analoghe e possono, pertanto, essere decise con unica sentenza.

2. - La questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza emessa in data 27 febbraio 1984 dal Tribunale di Genova (reg. ord. n. 900/84) va dichiarata inammissibile. Tale questione é stata, infatti, proposta in relazione a norme non applicabili alla specie sottoposta all'esame del giudice a quo.

Non é certo qui il caso, tenuto conto da un canto della copiosa dottrina e dell'altrettanto vasta giurisprudenza in materia e, dall'altro canto, soprattutto, che si tratta di cognizioni <elementari> quanto <diffuse>, soffermarsi sulla netta differenziazione tra l'azione giudiziaria scaturente dalle norme di cui agli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e l'azione alla proposizione della quale e legittimato, ex art. 1916 c.c., l'assicuratore che ha pagato la dovuta indennità. Basterà qui ricordare le più recenti delle numerosissime sentenze della Corte di Cassazione, a termini delle quali, in tema di infortuni sul lavoro, mentre l'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. nei confronti del datore di lavoro si configura come azione autonoma, perchè l'istituto fa valere un diritto proprio, nascente direttamente dal rapporto assicurativo, l'azione di surroga ex art. 1916 c.c. contro il terzo responsabile rappresenta una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito del danneggiato-assicurato, successione che non si attua in modo autonomo ed immediato, nel momento in cui l'assicuratore corrisponde all'assicurato l'indennità dovuta, bensì solo quando l'assicuratore abbia comunicato al terzo responsabile il pagamento dell'indennizzo e gli abbia manifestato la volontà d'avvalersi della surroga.

La Corte non ignora, certo, l'interpretazione estensiva che la giurisprudenza ha offerto del terzo comma dell'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ed ha ben presente le proprie sentenze, soprattutto in tema di rapporti tra conclusioni istruttorie o d'archiviazione dell'azione penale ed azione di regresso ex art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965. Senonchè tutto quanto ora rilevato ha nulla a che vedere con l'azione proposta dinanzi al giudice a quo dall'I.N.A.I.L.: questa azione, infatti, per il contenuto risultante da tutti gli atti del giudizio, a cominciare dalla ratio e dalla <lettera> della parte <dispositiva> della citazione introduttiva, e stata proposta dall'I.N.A.I.L. ai sensi del disposto di cui all'art. 1916 c.c. e non certo ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965. Basta leggere la citata parte dispositiva della citazione introduttiva del giudizio, nella quale si fa esclusivo riferimento all'art. 1916 c.c., nonchè le .comparse> della difesa dell'I.N.A.I.L., per rendersi conto della natura dell'azione proposta dall'Istituto assicuratore. Che se, poi, si tien conto della diversa competenza stabilita per le azioni di regresso e di surroga, non può davvero sorgere il benchè minimo dubbio sulla natura di azione di surroga ex art. 1916 c.c. del procedimento iniziato dall'I.N.A.I.L. dinanzi al giudice a quo. Ed é, d'altra parte, appunto quest'ultimo che, esattamente rettificando alcune affermazioni dei convenuti, nel l'ordinanza di rimessione testualmente dichiara che l'<azione proposta dall'I.N.A.I.L. é da qualificarsi come azione di surrogazione ex art. 1916 c.c. e come tale non rientra nella competenza per materia del Pretore in funzione di giudice del lavoro>. Peraltro, in tutti gli atti del procedimento (esclusi quelli, per la verità non molto <conferenti>, dei convenuti) si parla, sempre, di diritti e di azione di surroga.

Il fatto che in un solo periodo della parte <motiva> della citazione introduttiva del giudizio si sia contraddittoriamente aggiunto, all'espresso <rinvio> all'art. 1916 c.c., il ricordo del l'art. 11 (e non dell'art. 10: mai, infatti, viene citato dall'attore quest'ultimo articolo) del d.P.R. n. 1124 del 1965, non può valere certo a <confondere> l'azione di surroga ex art. 1916 c.c., proposta dall'I.N.A.I.L. dinanzi al giudice a quo, con l'<assolutamente diversa> azione di <regresso> ex artt. 10 e 11 del più volte citato d.P.R. od a ritenere, <peggio ancora>, che siano state proposte <insieme> le due azioni, in uno stesso procedimento, dinanzi ad un giudice, peraltro, <almeno parzialmente> incompetente.

Poichè nella parte dispositiva dell'ordinanza in esame (ed anche su ciò non può sorgere alcun dubbio) é stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e questi non sono applicabili alla specie, la sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale risulta priva di <rilevanza>: quest'ultima carenza determina, pertanto, l'inammissibilità della medesima.

3. - Del pari inammissibile va dichiarata la questione di legittimità costituzionale proposta, con ordinanza del 26 novembre 1984 dal giudice istruttore del Tribunale di Genova (reg. ord. n. 239/85).

Il predetto giudice non dichiara d'essere stato investito in qualità di <giudice del lavoro> ma, sollevando questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 1916 c.c., in riferimento agli artt. 35 e 38 Cost., chiaramente mostra di procedere in <rito ordinario>. Lo stesso giudice, pertanto, non risulta legittimato a sollevare la citata questione.

A ciò va aggiunto che manca di quest'ultima anche la motivazione della <rilevanza>.

Rimane, in tal modo, assorbito l'ulteriore motivo d'inammissibilità, proposto dall'I.N.A.I.L. , attinente alla non impugnabilità in questa sede, con riferimento all'art. 35 Cost., dell'art. 1916 c.c.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., con ordinanza del Tribunale di Genova del 27 febbraio 1984 (reg. ord. n. 900/84) degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedono l'esclusione dell'azione di surrogazione dell'I.N.A.I.L. nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai quali sia estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 35 e 38 Cost., con ordinanza del giudice istruttore del Tribunale di Genova del 26 novembre 1984 (reg. ord. n. 239/85) del secondo comma dell'art. 1916 c.c., nella parte in cui non prevede l'esclusione dell'azione di surrogazione dell'I.N.A.I.L. nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai quali sia estesa l'assicurazione antifortunistica e che abbiano cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Renato DELL'ANDRO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 14 Aprile 1988.