ORDINANZA N.435
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del d.l. 8 luglio 1974, n. 255, convertito in legge 10 agosto 1974, n. 352 (applicazione dei regolamenti comunitari n. 834/74 e n. 1495/74 concernenti zuccheri destinati all'alimentazione umana), promosso con l'ordinanza emessa l'11 marzo 1985 dal Tribunale di Novara nel procedimento civile vertente tra la s.n.c. Donini e la Cassa Conguaglio Zucchero, iscritta al n. 810 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10/prima serie speciale dell'anno 1986.
Visto l'atto di costituzione della s.n.c. Donini nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;
uditi l'avv. Giulio Cevolotto per la s.n.c. Donini e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con Regolamento C.E.E. n. 834 del 5 aprile 1974 (G.U della Comunità 9 aprile 1974) furono adottate disposizioni necessarie per evitare perturbazioni nel mercato dello zucchero, conseguenti alla decisione della C.E.E. di fissare il prezzo di intervento per la campagna saccarifera 1974-1975 ad un livello superiore del 7% del prezzo applicabile durante la compagna saccarifera 1973-1974;
che, in particolare, all'art. 6 del cit. Reg. fu disposto che <l'Italia adotta le misure nazionali per evitare perturbazioni sul mercato provocate dall'aumento in lire italiane del prezzo dello zucchero al 1° luglio 1974> e fu anche precisato che <tali misure consistono particolarmente in un pagamento ai produttori di barbabietole del plusvalore sulle giacenze>;
che con successivo Regolamento C.E.E. n. 1495 del 14 giugno 1974 (G.U della Comunità del 15 giugno 1974) il ricordato art. 6 fu interpretato nel senso che venisse imposto l'obbligo della denuncia di tutte le giacenze di zucchero in Italia, superiori ai cinquecento chilogrammi;
che, in relazione ai suddetti provvedimenti comunitari, l'Italia emano il d.l. 8 luglio 1974 n. 255 convertito nella l. 10 agosto 1974 n. 352, con il quale fu stabilito per <tutti coloro che alle ore zero del 1° luglio 1974 detenevano a qualsiasi titolo zucchero ... per quantità superiori a 500 Kg.>, l'obbligo di versare la somma di L. 9.172,75 al quintale alla Cassa Conguaglio Zucchero, la quale avrebbe costituito un fondo per la distribuzione di un contributo ai produttori di barbabietole;
che con sentenza 30 ottobre 1975 la Corte di Giustizia di Lussemburgo dichiaro l'illegittimità del ricordato art. 6 Reg. n. 834 del 1974, per non essere state fissate le norme sostanziali di base per calcolare la misura del contributo e per non essere state poste le distinzioni tra produttori e imprese utilizzatrici, soggetti non equiparabili;
che con ordinanza 7 novembre 1977 il Tribunale di Novara, nella causa promossa dalla impresa utilizzatrice s.n.c. Donini Franco e C. contro la Cassa Conguaglio Zucchero, sollevava questione di legittimità costituzionale del cit. d.l. n. 255 del 1974, in quanto la norma predetta assimilava le imprese produttrici a quelle utilizzatrici, risultando altresì in contrasto con la ricordata sentenza della Corte di Lussemburgo;
che con ordinanza 9-29 luglio 1982 questa Corte, premesso che la C.E.E. aveva emanato, a seguito della indicata decisione della Corte di Giustizia della Comunità, il Regolamento 5 dicembre 1977 n. 2680, rimetteva gli atti al giudice a quo perchè riesaminasse la rilevanza della proposta questione;
che con ordinanza 11 marzo 1985 (Reg. ord. n. 810 del 1985) il predetto Tribunale riteneva la persistente rilevanza della sollevata questione, formulando ai fini della non fondatezza qualche ulteriore considerazione;
che successivamente veniva emanata la l. 16 ottobre 1985 n. 554, il cui art. 1, per adeguarsi alle discipline comunitarie, precisa che la quantità di zucchero soggetta a contributo e determinata con esclusione delle scorte di esercizio delle imprese utilizzatrici, quali definite a tale scopo nella medesima disposizione. All'art. 2 però viene poi attribuito, per chi ha versato il contributo non dovuto, il diritto al rimborso, mentre all'art. 3 e posto l'obbligo alla restituzione a carico della Cassa Conguaglio Zucchero che abbia indebitamente percepito il contributo non dovuto.
Considerato che, a seguito della cit. l. n. 554 del 1985, si impone una nuova restituzione degli atti al giudice a quo, affinchè voglia riesaminare la persistente rilevanza della pro posta questione in relazione alla sopravvenuta disciplina.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Novara perchè riesamini la persistente rilevanza della proposta questione in relazione alla sopravvenuta legge 16 ottobre 1985 n. 554.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco SAJA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 07 Aprile 1988.