Ordinanza n.430 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.430

 

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Dott. Francesco SAJA Presidente

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, aggiunto all'art. 2 del d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 e sostituito dall'art. 1 del d.P.R. 27 settembre 1979 n. 506 e dell'art. 32 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari), promossi con ordinanze emesse il 14 gennaio 1985 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Montepulciano, il 12 marzo e il 13 giugno 1985 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Bolzano, e l'8 giugno 1985 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Pescara, iscritte rispettivamente ai nn. 437, 541 e 734 del registro ordinanze 1985 e al n. 7 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 bis dell'anno 1985 e nn. 3, 11 e 21/prima serie speciale dell'anno 1986.

 

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

 

Ritenuto che con ordinanze emesse il 14 gennaio 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Montepulciano (ord. n. 437/1985) e l'8 giugno 1985 da quella di Pescara (ord. n. 7/1986) e stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale <dell'art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (aggiunto dall'art. 2 d.P.R. 24 dicembre 1976 n. 920 e sostituito dall'art. 1 d.P.R. 27 settembre 1979 n. 506), in quanto permette la determinazione di maggiori redditi imponibili e la riscossione delle relative imposte senza nessuna esplicita motivazione fornita al contribuente>, per contrasto con gli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost.;

 

che l'art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 é stato oggetto di impugnativa, sostanzialmente sotto i medesimi profili, anche da parte della Commissione tributaria di primo grado di Bolzano con due ordinanze emesse il 12 marzo e il 13 giugno 1985 (ordd. n. 541 e n. 734/1985), con la seconda delle quali, insieme con l'art. 36 bis citato, viene impugnato anche l'art. 32 d.l. 10 luglio 1982 n. 429 conv. in l. 7 agosto 1982 n. 516; la norma citata, assunta in contrasto con gli artt. 3, 24, 53 Cost., consentirebbe <all'Ufficio disparità di trattamento tra chi viene assoggettato al regime previsto dall'art. 36 bis e chi ha aderito alla dichiarazione integrativa ed istanze di definizione e chi ha commesso violazioni più gravi esulanti dalla fattispecie prevista dall'art. 36 bis>;

 

che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'inammissibilità o comunque l'infondatezza delle sollevate questioni.

 

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti questioni identiche o comunque connesse;

 

che la ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 é operata sulla base delle dichiarazioni presentate mediante un mero riscontro cartolare, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo immediatamente rilevabili (senza la necessita quindi di alcuna istruttoria), che l'Amministrazione finanziaria ha il potere- dovere di correggere anche a vantaggio del contribuente stesso;

 

che pertanto la mancanza di ogni valutazione giuridica (ove viceversa sussistesse, come ritenuto nell'ord. n. 541/8S R.O., e diritto vivente la non percorribilità della procedura ex art. 36 bis, essendo necessario in tal caso un vero e proprio atto di accertamento) rende contezza (ex artt. 3 e 53 Cost.) della razionalità della disposizione impugnata e, al tempo stesso, della insussistenza di identità fra questa eccezionale ipotesi e quella ordinaria, che necessita di un atto di accertamento contenente esplicita motivazione;

 

che inoltre del tutto inconferenti sono gli invocati parametri di cui agli artt. 24 e 113 Cost., giacche la norma impugnata non menoma in alcun modo, in sede giurisdizionale, il diritto di difesa del contribuente o la stessa possibilità di far valere un proprio diritto o interesse legittimo;

 

che pertanto va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost.;

 

che medesima pronuncia va adottata relativamente alla questione sollevata dall'ordinanza n. 734 del 1985, coinvolgente la disposizione contenuta nel terzo periodo del primo comma dell'art. 32 d.l. n. 429 del 1982 conv. in l. n. 516 del 1982, giacche, come sopra evidenziato, nelle ipotesi ex art. 36 bis la materia imponibile non é in discussione, risultando invece sorretta, con chiara evidenza e come eccepito dall'Avvocatura, dalla , come tale razionalmente esulante dalle ragioni che sottendono il condono tributario: interesse dell'amministrazione ad una dichiarazione più fedele ovvero ad una rapida definizione di un contenzioso in atto.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

 

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) - articolo aggiunto dall'art. 2 d.P.R. 24 dicembre 1976 n. 920 e sostituito dall'art. 1 d.P.R. 27 settembre 1979 n. 506-, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost., sollevata dalle Commissioni tributarie di primo grado di Montepulciano, Pescara e Bolzano con le ordinanze in epigrafe;

 

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 d.l. 10 luglio 1982 n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) conv. in l. 7 agosto 1982 n. 516 in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di Bolzano con l'ordinanza n. 734/85 R.O.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/88.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Giuseppe BORZELLNIO, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 07 Aprile 1988.