Ordinanza n.425 del 1988

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ORDINANZA N.425

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 385, terzo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1985 dal Pretore di Salo, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143-bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Salo, con ordinanza dell'11 gennaio 1985, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 385, terzo comma, del codice penale, <nella parte in cui prevede il medesimo trattamento sanzionatorio per chi evade dalle carceri e per colui che si allontana, anche solo temporaneamente, dalla propria abitazione, in cui si trovava in stato di arresto domiciliare>, mentre - ad avviso del giudice remittente-il secondo tipo di comportamento, quale contestato nella specie, costituirebbe un illecito di minore gravità;

e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che il giudice a quo richiede sostanzialmente a questa Corte l'apprestamento di una disciplina sanzionatoria dell'allontanamento dal luogo dell'arresto domiciliare meno severa di quella attualmente prevista, il che - a parte ogni valutazione in ordine all'effettiva minore gravita di un tale tipo di comportamento rispetto all'evasione dal carcere -implicherebbe una scelta tra una pluralità di possibili soluzioni, come tale demandata al solo legislatore.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 385, terzo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Salo con ordinanza dell'11 gennaio 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 07 Aprile 1988.