Sentenza n.423 del 1988

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SENTENZA N.423

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 649, n 1, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1987 dal Pretore di Pinerolo, iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Considerato in diritto

1.-Il Pretore di Pinerolo, con ordinanza del 2 maggio 1987 (R. O. n. 319/1987), solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dell'art. 649, n. 1, del codice penale <nella parte in cui non prevede la non punibilità di chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dal Tit. XIII cod. pen. in danno del convivente more uxorio>.

2. - La questione non é fondata.

La non punibilità, prevista dalla norma impugnata, si fonda sulla presunzione che, ove i coniugi non siano legalmente separati, sussista una comunanza di interessi che assorbe il fatto delittuoso. Tant'é che nella ipotesi di separazione legale la punibilità ricorre, sia pure a querela della persona offesa.

Siffatto regime palesa che il legislatore rimette alla volontà del coniuge legalmente separato l'applicazione della legge penale, laddove esclude che questa possa intervenire in costanza della convivenza coniugale.

Fattispecie tutt'affatto diversa e quella della convivenza more uxorio, per sua natura fondata sulla affectio quotidiana - liberamente e in ogni istante revocabile - di ciascuna delle parti.

Nel caso che ha dato origine alla presente questione di costituzionalità, la denuncia-querela della persona offesa, nonchè la sottrazione di mobili suppellettili ed elettrodomestici dall'abitazione comune ad opera della convivente, che li ha trasportati in altro alloggio ove si é stabilita con il figlio nato dal rapporto con il querelante, sono atti concludenti che attestano la revocazione dell'affectio e dunque il venir meno della convivenza more uxorio.

Non sembrano pertanto ravvisabili nella norma impugnata in occasione del giudizio di cui all'ordinanza del Pretore di Pinerolo, profili di contrasto con i valori costituzionali contenuti negli artt. 2 e 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649, n. 1, del codice penale, sollevata dal Pretore di Pinerolo con ordinanza del 2 maggio 1987 (R. O. n. 319/1987) in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 07 Aprile 1988.