SENTENZA N.416
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il 19 settembre 1981, depositato in Cancelleria il 25 settembre successivo ed iscritto al n. 38 del Registro ricorsi 1981, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro del Tesoro in data 27 luglio 1981, recante: <Norme direttive in materia statutaria concernente i banchi meridionali>.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
uditi l'Avv. Francesco D'Onofrio per la Regione Sicilia e l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
l.-L'eccezione di inammissibilità opposta dall'Avvocatura dello Stato deve essere disattesa. Il ricorso della Regione siciliana-contro il decreto del Ministro del Tesoro 27 luglio 1981, con il quale sono dettate direttive in tema di riforma degli Statuti dei banchi meridionali-conclude, invero, nel senso di rivendicare la competenza all'intesa nella fase dell'approvazione delle modifiche dello Statuto del Banco di Sicilia, successiva all'emanazione delle direttive; e questa competenza non risulterebbe lesa, in ipotesi, dalla legge che prevede la direttiva del Ministro del Tesoro, ma, eventualmente, dal contenuto che questa direttiva e venuta ad assumere.
2.-Le direttive adottate dal Ministro del Tesoro in data 27 luglio 1981 non escludono, peraltro, un'intesa con il Presidente della Regione siciliana nella fase dell'approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Banco di Sicilia; anzi implicitamente la postula la dove, in via preliminare, dispone che gli istituti di credito contemplati (Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Sardegna) <dovranno provvedere a modificare la propria normativa statutaria secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti>.
Neppure può ipotizzarsi un'esclusione della intesa con il Presidente della Regione siciliana nella fase di approvazione, in riguardo del contenuto sfavorevole per la Regione siciliana di alcune modifiche sollecitate e di quella in particolare che concerne la designazione e la nomina del Direttore generale (art. 6 della direttiva impugnata); ciò perchè anche questa modifica potrà essere approvata solo previa intesa con il Presidente della Regione siciliana e con tutte quelle eventuali ulteriori precisazioni, a garanzia della Regione siciliana, che potranno rivelarsi utili o necessarie.
3.-Dovendo la direttiva interpretarsi nei sensi suindicati, essa può essere tenuta ferma, precisandosi che resta salva la competenza del Presidente della Regione siciliana all'intesa nella fase di approvazione delle modifiche statutarie del Banco di Sicilia, competenza riconosciuta alla Regione siciliana dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. Il ricorso, proposto per il suo preteso contenuto lesivo di questa competenza, deve pertanto esser rigettato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato di adottare direttive, con il decreto del Ministro del Tesoro 27 luglio 1981, per la modifica dello Statuto del Banco di Sicilia, salva restando la competenza del Presidente della Regione siciliana all'intesa nella fase di approvazione delle modifiche stesse.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Aldo CORASANITI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 07 Aprile 1988.