SENTENZA N.415
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano notificati il 29 maggio 1981, il 26 marzo 1983 e il 13 aprile 1984, depositati in Cancelleria il 5 giugno 1981, 31 marzo 1983 e il 19 aprile 1984 ed iscritti al n. 26 del Registro ricorsi 1981, al n. 13 del Registro ricorsi 1983 e al n. 4 del Registro ricorsi 1984, per conflitti di attribuzione sorti a seguito delle deliberazioni del C.I.P.E. in data 12 marzo 1981, 29 aprile-6 maggio 1981 e 22 dicembre 1983, relative alle ripartizioni fra le Regioni e le Province autonome dei fondi da destinare agli Enti locali.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
uditi l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
l. - I giudizi, avendo ad oggetto questioni analoghe, possono essere riuniti.
2.-La Provincia di Bolzano propone conflitto di attribuzione, con successivi distinti atti, contro tre deliberazioni del C.I.P.E. (deliberazioni 12 marzo 1981, 29 aprile-6 maggio 1981, 22 dicembre 1983) relative al riparto dei fondi-previsti, rispettivamente, dall'art. 9, comma terzo, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, dall'art. 9 del medesimo decreto legge, così come modificato in sede di conversione (dalla legge 23 aprile 1981, n. 153), e dall'art. 9 decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con legge 26 aprile 1983, n. 131)-da destinare, attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, agli enti locali. La Provincia sostiene che tali deliberazioni:
a) violano la sua competenza a presentare annualmente programmi nei settori della finanza locale, dell'edilizia comunque sovvenzionata e dei lavori pubblici ed a partecipare, mediante intesa con lo Stato, alla determinazione delle somme all'uopo disponibili, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, di attuazione dello Statuto speciale per il T.A.A.;
b) violano le sue competenze in materia di finanza locale (art. 80 dello Statuto speciale per il T.A.A.; artt. 1 ss., 6 d.P.R. n. 473 del 1975), per il fatto che escludono essa Provincia dal successivo rapporto fra Cassa Depositi e Prestiti ed i comuni per l'utilizzazione delle somme stesse.
Sempre secondo la ricorrente, il criterio seguito dal C.I.P.E. (in tutti e tre i casi), di proporzionare l'entità degli interventi alla popolazione residente non sarebbe il più equo, in quanto trascurerebbe di valutare il rapporto fra popolazione ed ampiezza del territorio, pur significativo ai fini dei quali si tratta. Le norme legislative, d'altra parte, pur tutelando le particolari esigenze dei comuni minori e di quelli del Mezzogiorno, avrebbero conferito ampia discrezionalità all'organo di programmazione e quindi consentito un'adeguata considerazione delle esigenze della Provincia di Bolzano.
L'Avvocatura dello Stato eccepisce l'inammissibilità del ricorso contro la prima deliberazione, perchè notificato dopo la revoca dell'atto del C.I.P.E. in relazione a cui e stato proposto; rileva al riguardo che l'esistenza del decreto impugnato con il secondo conflitto era stata portata a conoscenza della provincia ricorrente nel corso del primo conflitto (con l'atto di costituzione in data 17 giugno 1981). Eccepisce poi l'inammissibilità dei conflitti, in quanto rivolti contro atti del C.I.P.E. strettamente conseguenziali rispetto a norme di legge non tempestivamente impugnate.
Nel merito, contesta le deduzioni di parte ricorrente, rilevando che l'art. 6 del d.P.R. n. 473 del 1975 riconosce alla Provincia di Bolzano solo una facoltà (neppure sempre in concreto esercitata) di presentare i propri programmi di intervento, ma non una competenza a partecipare, mediante intesa con lo Stato, alla determinazione delle somme che la Cassa Depositi e Prestiti può mutuare ai Comuni per il finanziamento di opere, determinazioni che, alla stregua della stessa norma, vanno adottate in base a criteri <generali> da predisporre ad opera dello Stato. Secondo il resistente i decreti del C.I.P.E., comunque, non escluderebbero in alcun modo le competenze programmatorie della Provincia di Bolzano in materia di edilizia, viabilità, lavori pubblici, finanza locale, rispetto ai Comuni compresi nel suo territorio, ne pregiudicherebbero l'attuazione delle determinazioni prese nell'esercizio di tali competenze.
3.-E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia di Bolzano contro la deliberazione del C.I.P.E. in data 12 marzo 198l. Il ricorso risulta invero notificato il giorno 29 maggio 1981 e, dunque, dopo la nuova deliberazione del C.I.P.E. di rettifica di quella impugnata (delibera 29 aprile-6 maggio 1981): tuttavia la rettifica, resa necessaria dalle modificazioni introdotte nella legge di conversione al decreto legge sul cui fondamento era stata adottata la prima deliberazione, non comporta la radicale sostituzione di questa.
4.-Ammissibile é anche il secondo ricorso, benchè notificato dopo oltre un anno dalla deliberazione impugnata. Tale deliberazione non risulta, infatti, portata in data anteriore a conoscenza degli organi competenti (cfr. sent. 177 del 1985); nè é, d'altra parte, sufficiente la conoscenza, oltretutto neppure <piena>, che può averne avuto il difensore in altro procedimento.
5.-Tutti i conflitti sono, inoltre, ammissibili, malgrado la mancata tempestiva impugnazione degli atti legislativi, sulla base dei quali sono stati emessi i provvedimenti del C.I.P.E. ora impugnati. Infatti i conflitti, a parte le argomentazioni di contorno sui criteri seguiti nel riparto, sono rivolti a prospettare la mancata partecipazione, alle relative determinazioni, della Provincia-che assumono statutariamente prescritta a garanzia delle competenze provinciali - e quindi un vizio proprio dei provvedimenti del C.I.P.E., e non degli atti legislativi che li prevedono.
6.-Deve essere esclusa, nel merito, la lamentata violazione delle competenze regionali.
L'art. 6 del d.P.R. n. 473 del 1975 non assicura alla Provincia di Bolzano che il riparto-dei mezzi che la Cassa Depositi e Prestiti può destinare agli enti locali-fra Regioni e Province autonome avvenga sulla base di una intesa con essa e neppure che i programmi di sviluppo che essa comunica al Ministro del tesoro siano vincolanti nei confronti della Cassa. Alla stregua della detta norma di attuazione dello Statuto speciale la Provincia comunica i propri programmi al Ministro del tesoro, il quale, sulla base delle indicazioni della Cassa, indica a sua volta il limite dei mezzi che la Cassa sarà presumibilmente in grado di destinare, sulla base del riparto dei mezzi secondo i criteri generali stabiliti per i propri interventi, nella provincia stessa, affinchè questa ne tenga conto nel dimensionare (in riduzione, o in aumento, o in vario proporzionamento) i propri programmi.
Ciò, se deve avvenire, come espressamente previsto dalla norma ora richiamata, a fini di coordinamento tra programmi provinciali di sviluppo e finanziamenti statali di opere di enti locali compresi nel territorio provinciale- cui soltanto si riferiscono i programmi provinciali di sviluppo-non implica una partecipazione della Provincia alle scelte fra esigenze dei detti enti locali ed esigenze degli altri enti locali, scelte che sono necessariamente comparative delle esigenze di tutti gli enti locali nell'intero territorio dello Stato e pertanto sono riservate allo Stato.
Così é stato sostanzialmente ritenuto da questa Corte, con la sentenza n. 307 del 1983, con riferimento ad alcune regioni a Statuto ordinario, che avevano impugnato l'art. 9, commi primo, quarto, sesto, nono e decimo del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55; e non vi é ragione di ritenere qui diversamente, atteso il suindicato carattere delle scelte che si concretano nel riparto e la limitata valenza, come ora precisata, della norma di attuazione dello Statuto speciale. D'altra parte l'argomento tratto dalla circoscritta portata dell'art. 6 del d.P.R. n. 473 del 1975, che fa riferimento a finanziamenti annuali da erogare ad opera della Cassa Depositi e Prestiti secondo i criteri generali stabiliti per gli interventi che essa opera mediante le disponibilità acquisite con gli ordinari mezzi di raccolta, vale a più forte ragione per i finanziamenti cui si riferiscono le deliberazioni del C.I.P.E. impugnate. Si tratta, infatti, di finanziamenti compresi in uno specifico piano a durata prestabilita previsto da apposite disposizioni di legge e da effettuare mediante somme all'uopo stanziate a carico, con assoluta prevalenza, del bilancio statale, dalle disposizioni medesime (quelle appunto sulla base delle quali sono state adottate le deliberazioni anzidette).
7. -Con il secondo motivo, formulato nel primo e nel terzo ricorso, la Provincia di Bolzano sostiene che le deliberazioni impugnate, escludendola dal procedimento per il riparto della quota di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 38 del 1981 sia nel testo originario sia in quello modificato dalla legge di conversione n. 153 del 1981 e di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 55 del 1983, convertito in legge n. 131 del 1983, finiscono con l'estraniarla dal successivo rapporto fra la Cassa Depositi e Prestiti e gli enti locali nella fase della utilizzazione delle somme mutuate, così vanificando la sua potestà di programmazione nei settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata.
Ma é da rispondere che i programmi regionali di sviluppo - categoria della quale fanno parte i programmi settoriali della provincia autonoma, cui si riferisce l'art. 6 del d.P.R. n. 473 del 1975-assumono rilievo nella fase in argomento. L'art. 9, penultimo comma, del decreto-legge n. 38 del 1981, infatti, con disposizione sostanzialmente non modificata dalla legge n. 153 del 1981, stabilisce che, nelle regioni in cui sono stati approvati programmi regionali di sviluppo, i finanziamenti sono prioritariamente attribuiti alle opere che siano in armonia con gli indirizzi in tal modo definiti. Non diversamente ha ritenuto, del resto, la sentenza n. 307 del 1983 per le regioni a Statuto ordinario con riguardo all'art. 9 del decreto-legge n. 55 del 1983, sulla base di quanto dispone in proposito, con norma generale, l'art. 11 del d.P.R. n. 616 del 1977. A maggior ragione ciò si deve ritenere per la Provincia di Bolzano sulla base dell'art. 6 del d.P.R. n. 473 del 1975, che anticipa, specificamente per tale Provincia e per quella di Trento, l'espressione del principio, esteso poi a tutte le Regioni dal detto art. 11. Una volta assicurato, dalle leggi sulla base delle quali sono state adottate le impugnate deliberazioni di riparto, che i programmi saranno realizzati con priorità, e quindi, ove lo consenta la somma complessiva attribuita agli enti locali compresi nel territorio della Provincia di Bolzano, integralmente, non si vede come la potestà programmatoria provinciale, già esercitata con la predisposizione dei programmi di sviluppo, possa essere esclusa o vanificata dalle impugnate deliberazioni, che nulla dispongono in contrario rispetto alle leggi medesime.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato distribuire fra le regioni e le province autonome, con i decreti del C.I.P.E. 12 marzo 1981, 29 aprile-6 maggio 1981 e 22 dicembre 1983, i fondi stanziati dall'art. 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 (Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981), nel testo originario ed in quello modificato dalla legge di conversione 23 aprile 1981, n. 153, ed i fondi stanziati dall'art. 9 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Aldo CORASANITI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 07 Aprile 1988.