SENTENZA N.414
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, in relazione alla legge 9 ottobre 1971, n. 825 (), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 febbraio 1983 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Lopez Gioacchino e il Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze, iscritta al n. 180 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 20 maggio 1983 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Di Filippo Attilio e il Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze, iscritta al n. 948 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 dell'anno 1984;
3) n. 2 ordinanze emesse il 29 marzo 1984 dalla Corte di Cassazione-Sezioni Unite Civili-sui ricorsi proposti dall'Amministrazione delle Finanze ed altro contro Vera Giuseppe e Bencini Natalino, rispettivamente iscritte ai nn. 1270 e 1325 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 71 e 125 bis dell'anno 1985;
4) ordinanza emessa il 19 febbraio 1986 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Lombardo Domenico e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 435 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44/1a s.s. dell'anno 1986.
Visti gli atti di costituzione del Ministero delle Finanze e del Fondo di previdenza per il personale dei Ministero delle Finanze nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
udito l'avvocato dello Stato Giacomo Mataloni per il Ministero delle Finanze, per il Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze e per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato in diritto
l.-I giudizi introdotti dalle ordinanze indicate in epigrafe hanno per oggetto la medesima questione di legittimità costituzionale afferente all'art. 10 del d.p.r. n. 648 del 1972; pertanto devono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - La questione non é fondata.
Il primo argomento, addotto dal Tribunale di Genova a sostegno dell'eccesso di delega da cui sarebbe viziata la disposizione impugnata, e accantonato dalle altre ordinanze, le quali riconoscono che l'art. 11, secondo comma, n. 5), della legge n. 825 del 1971 di delega per la riforma tributaria, pur menzionando soltanto le , può agevolmente, in via di interpretazione estensiva, essere riferito anche ai fondi di previdenza, quando addirittura non si debba ritenere che con tale denominazione siano impropriamente designati gli stessi fondi di previdenza in quanto costituiti su base mutualistica.
Col secondo argomento si sostiene che il potere di regolare, perfino in aumento, l'aliquota dei contributi gravanti sugli emolumenti ipotecari esula dal concetto di , il quale delimiterebbe la delega legislativa nel senso di . A tale argomento l'Avvocatura dello Stato replica persuasivamente che non é ragionevole attribuire alla frase un significato circoscritto al riordinamento delle strutture burocratiche. La previsione della possibilità di una unificazione dei vari fondi, poi attuata col d.p.r. n. 211 del 1981, non può non coinvolgere .
3.-Solo apparentemente più forte é il terzo argomento imperniato sul rilievo che nella norma delegante , i quali si differenziano dai primi.
E' vero che l'art. 2 del d.l. 31 luglio 1954 n. 533, convertito nella legge n. 869 dello stesso anno, indica con la denominazione di tributi speciali i <diritti, proventi e compensi> previsti nelle tabelle allegate, tra i quali non sono compresi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, disciplinati separatamente dal d.l. 31 luglio 1954 n. 534, convertito nella legge n. 870 del 1954. Ma la diversità di disciplina, afferente soprattutto al modo di erogazione agli aventi diritto, non significa diversità di natura, tant'é che la stessa Corte di cassazione, nelle ordinanze introduttive di due dei giudizi qui riuniti, insegna che gli emolumenti ipotecari con corrono con i tributi speciali previsti dal d.l. n. 533 del 1954 a formare la categoria dei . Infatti, come già statuito dalla medesima Corte (sent. n. 4795 del 1977), anche gli emolumenti versati dagli utenti delle conservatorie immobiliari , così che, per la parte spettante al conservatore (fino alla riforma della legge n. 734 del 1973), "le somme percepite da quest'ultimo non gli erano corrisposte dagli utenti, ma dallo Stato".
Del resto, anche ammesso che nell'art. 11, comma secondo, n. 5 della legge n. 825 del 1971 l'espressione si riferisca esclusivamente alle tabelle allegate al d.l. n. 533 del 1954, questa limitazione interessa soltanto la seconda parte della delega, relativa a <l'armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali e la rideterminazione della sfera soggettiva di attribuzione dei medesimi>, restando, per ipotesi, interdetta al legislatore delegato la facoltà di modificare la tabella allegata al d.l. n. 534 del 1954. Nessun argomento invece si può trarre dall'art. 11 n. 5, seconda parte, per limitare la portata della prima parte della delega, concernente il riordino dei fondi di previdenza, anche con la loro eventuale fusione.
Poichè i conservatori dei registri immobiliari erano iscritti al Fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (ora unificato nel Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze), al quale contribuivano mediante prelievi a carico degli emolumenti ipotecari, la prima parte della delega legislativa prevista dalla norma in esame, intesa nei termini esposti nel numero precedente, comprendeva anche per essi la possibilità di revisione delle aliquote contributive.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 648 () sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dalle ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo del Consulta, il 24 marzo 1988.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Luigi MENGONI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 7 Aprile 1988.