Sentenza n.412 del 1988

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SENTENZA N.412

 

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Dott. Francesco SAJA Presidente

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 133, primo comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 27 luglio 1979 e il 16 dicembre 1983 dal Consiglio di Stato-Sezione VI giurisdizionale sui ricorsi proposti da Vairo Felice e Siciliano Mario contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altro iscritte al n. 196 del registro ordinanze 1980 e n. 441 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 dell'anno 1980 e n. 273 dell'anno 1984.

 

Visti gli atti di costituzione di Vairo Felice e del Ministero della Pubblica Istruzione e l'atto di intervento di Garruba Palmisano Caterina ed altri nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

 

udito l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

4. -può disporsi la riunione dei giudizi per l'identità del loro oggetto, che ne consente la definizione con un'unica sentenza.

 

5.-E' da dichiarare inammissibile l'intervento dei docenti che non erano parti nel giudizio a quo al momento del deposito delle ordinanze di rimessione (cfr. sent. 22 febbraio 1988, n. 220).

 

6. -Premesso che l'art. 133, primo comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, prevedeva transitoriamente l'indizione di un concorso, unico e speciale, per titoli, integrato da un colloquio, per posti vacanti e disponibili di preside degli istituti e scuole di istruzione secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte (tale concorso era riservato al personale insegnante di ruolo nelle predette scuole, per la partecipazione ai rispettivi concorsi a preside), le ordinanze di rimessione muovono dal presupposto che la norma ora indicata debba interpretarsi nel senso che l'incarico biennale, legittimamente alla partecipazione al concorso, debba avere il carattere della continuità. Così intesa, tale norma opererebbe una illegittima discriminazione nei confronti dei titolari di incarichi biennali non continuativi, violando l'art. 3, primo comma. e l'art. 97, primo comma, della Costituzione.

 

7.-In relazione alla prima delle dedotte censure appare esatto il rilievo dell'Avvocatura generale dello Stato che nega l'esistenza di trattamenti discriminatori ogni volta che si stabiliscano requisiti per l'ammissione a concorsi, quando-deve aggiungersi-la determinazione di essi sia sorretta da criteri di ragionevolezza e sia immune da ingiustificate disparità.

 

Il legislatore, valutando nel suo potere discrezionale le posizioni soggettive legittimanti alla partecipazione al concorso (unico e speciale), ha ritenuto di dar la preferenza ai docenti che, per la titolarità dell'incarico, espletato continuativamente per un biennio, si presentavano come provvisti di un requisito maggiore rispetto ai docenti che non avevano svolto l'incarico in via continuativa. Tale elemento appariva indice di una più sicura attitudine al disimpegno della funzione, in quanto connesso ad un più ampio arco di tempo, al quale si riferiva lo svolgimento dell'incarico.

 

Nè vale osservare in contrario che un siffatto criterio preferenziale non avrebbe potuto giustificarsi dopo che gli incarichi di presidenza vennero conferiti a seguito di apposita selezione, introdotta dalla l. 14 agosto 1971, n. 821, a decorrere dall'anno scolastico 1972-73.

 

Osserva la Corte che tale rilievo non é idoneo ad introdurre nella scelta normativa un elemento di irrazionalità, dato che i docenti, ammessi al concorso speciale, ex art. 133 d.P.R. n. 417 del 1974, oltre ad avere superato la selezione per l'affidamento dell'incarico, prevista dalla cit. l. n. 821 del 1971, avevano esplicato tale incarico per un biennio continuativo. Il che costituiva sempre un elemento differenziale a loro favore, rispetto ai titolari di incarichi non provvisti di continuità biennale.

 

8. - Non sussiste, poi, la violazione dell'art. 97 Cost., nei due profili prospettati dalle ordinanze di rimessione.

 

La richiesta del requisito del servizio continuativo non restringeva arbitrariamente la scelta dell'Amministrazione, ma la delimitava in un ambito più proprio. E la delimitazione era opportuna, se collegata al carattere unico e speciale del concorso, previsto dall'art. 133 del d.P.R. n. 417 del 1974. Tale concorso fu indetto per la prima applicazione di tale decreto e, per la sua peculiarità (prova-colloquio), erano giustamente richiesti requisiti di ammissione improntati ad un certo rigore.

 

Non é violato, infine, il principio del buon andamento dell'Amministrazione per la circostanza che il numero complessivo dei candidati era inferiore al numero dei posti messi a concorso in contrasto con le . La successiva valutazione del legislatore (della quale risultano essersi avvantaggiati alcuni ricorrenti: cfr. ord. n. 441 del 1984 cit.) comprova il carattere discrezionale dell'apprezzamento legislativo e ne segna, al tempo stesso, i limiti di operatività, riferiti alle esigenze concrete dell'amministrazione scolastica.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 133, primo comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Consiglio di Stato (Sez. VIa) con le ordinanze 27 luglio 1979 (R.O. n. 196 del 1980) e 16 dicembre 1983 (R.O. n. 441 del 1984).

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/88.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Gabriele PESCATORE, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 07 Aprile 1988.