SENTENZA N.405
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 265 del r.d. 25 luglio 1940, n. 1077 (<Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie>), nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 6 giugno 1973, n. 341 (<Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto>) promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1980 dal TAR per la Sicilia sul ricorso proposto da D'Ambrogio Sebastiano conto l'Intendenza di Finanza di Palermo ed altro iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1981;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Considerato in diritto
l.-Oggetto della questione di legittimità costituzionale é l'art. 265, quinto comma, del R.D. 25 luglio 1940, n. 1077 (<Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie>), nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 6 giugno 1973, n. 341 (<Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto>), il quale prevede che al dipendente del lotto sospeso cautelarmente dal servizio, a seguito di ordine o di mandato di cattura, non spetti l'assegno alimentare di cui al quarto comma dello stesso articolo.
2. - La questione, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., é fondata.
E' regola generale del rapporto di pubblico impiego quella secondo cui al dipendente sospeso cautelarmente dall'impiego spetti un assegno alimentare determinato in una certa misura (per i dipendenti statali in genere, v. art. 92 ultimo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957).
La ratio della norma consiste nel garantire comunque al dipendente un sussidio, che, secondo un'opinione pacifica, non ha natura retributiva essendo previsto per consentirgli di sopperire alle necessita sue e della famiglia.
Appare perciò ingiustificatamente discriminatorio che al personale delle ricevitorie del lotto, prima che ne fosse disposta l'immissione nei ruoli organici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze (l. 9 agosto 1986, n. 494), l'assegno alimentare fosse previsto, dalla norma denunciata, solo per le ipotesi di sospensione cautelare in seguito a provvedimento disciplinare, mentre era esplicitamente escluso qualora, come nel caso oggetto del giudizio a quo, la sospensione cautelare fosse stata disposta a seguito di ordine o mandato di cattura.
La cennata discriminazione, rispetto a quanto previsto per gli altri impiegati pubblici e, nell'ambito della stessa categoria di impiegati, con riferimento al titolo in base al quale é disposta la sospensione, non può trovare giustificazione nella diversità di disciplina del personale in parola, rispetto a quella degli altri dipendenti pubblici. Difatti, la finalità propria dell'assegno alimentare, teste posta in evidenza, prescinde dallo status determinato dal contenuto della disciplina relativa a ciascuna carriera perchè si tratta di una provvidenza di carattere assistenziale che, una volta riconosciuta per i dipendenti pubblici in generale, non può essere esclusa con riferimento ad una sola categoria di essi.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 265 del R.D. 25 luglio 1940, n. 1077 (<Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie>), nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 6 giugno 1973, n. 341 (<Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto>), nella parte in cui esclude dal diritto all'assegno alimentare, nella misura prevista dal quarto comma dello stesso articolo, il dipendente del servizio del lotto sospeso cautelarmente a seguito di ordine o di mandato di cattura.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 07 Aprile 1988.