SENTENZA N.402
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni in legge 26 luglio 1970, n. 576 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica), promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1981 dalla Corte dei conti- Sezione III giurisdizionale- sul ricorso proposto da Sprizzi Margherita, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Considerato in diritto
1.1 -L'art. 7 del decreto-legge 19 giugno 1970 n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970 n. 576 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica) prevede (ultimo comma) che i riconoscimenti previsti-nei confronti del personale insegnante-operano anche nei confronti di coloro che abbiano a cessare dal servizio nel periodo compreso tra il 1° luglio 1970 ed il 1° gennaio 1972.
1.2-II successivo art. 8 ammette la riconoscibilità del pregresso servizio di insegnamento non di ruolo nei confronti del personale direttivo scolastico.
Tuttavia non é qui prevista la salvaguardia del beneficio anche per coloro che vennero a cessare dal servizio entro la data del 1° gennaio 1972.
Da qui l'assunto del Collegio rimettente di una palese e irrazionale disparità di trattamento in presenza di una omogeneità di situazioni.
2. - La questione é fondata.
La Corte ha avuto modo di considerare che l'art. 8 d.l. n. 370 del 1970 riveste nella sua interezza-anche in relazione ad altre norme intervenute in tempi successivi-i connotati di una disposizione transitoria intesa a consentire, con finalità riequilibratrice, una parità di situazioni tra personale passato nei ruoli direttivi e personale tuttora insegnante (ord. n. 318 del 1988
).