Sentenza n.402 del 1988

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SENTENZA N.402

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni in legge 26 luglio 1970, n. 576 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica), promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1981 dalla Corte dei conti- Sezione III giurisdizionale- sul ricorso proposto da Sprizzi Margherita, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Considerato in diritto

1.1 -L'art. 7 del decreto-legge 19 giugno 1970 n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970 n. 576 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica) prevede (ultimo comma) che i riconoscimenti previsti-nei confronti del personale insegnante-operano anche nei confronti di coloro che abbiano a cessare dal servizio nel periodo compreso tra il 1° luglio 1970 ed il 1° gennaio 1972.

1.2-II successivo art. 8 ammette la riconoscibilità del pregresso servizio di insegnamento non di ruolo nei confronti del personale direttivo scolastico.

Tuttavia non é qui prevista la salvaguardia del beneficio anche per coloro che vennero a cessare dal servizio entro la data del 1° gennaio 1972.

Da qui l'assunto del Collegio rimettente di una palese e irrazionale disparità di trattamento in presenza di una omogeneità di situazioni.

2. - La questione é fondata.

La Corte ha avuto modo di considerare che l'art. 8 d.l. n. 370 del 1970 riveste nella sua interezza-anche in relazione ad altre norme intervenute in tempi successivi-i connotati di una disposizione transitoria intesa a consentire, con finalità riequilibratrice, una parità di situazioni tra personale passato nei ruoli direttivi e personale tuttora insegnante (ord. n. 318 del 1988

).

Non v'é motivo ora per discostarsi da tali propri recentissimi assunti, osservandosi - quanto all'odierna fattispecie - che il riequilibrio di cui si e recato cenno - operato dal legislatore-va disposto in toto, con conseguente ammissione ai benefici anche di coloro che-immessi tra il personale direttivo-fossero pervenuti alla quiescenza nello stesso lasso temporale dei soggetti rimasti annoverati fra il personale insegnante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 decreto-legge 19 giugno 1970 n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970 n. 576 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica), nella parte in cui non prevede che i riconoscimenti di servizio ivi previsti operano anche nei confronti di coloro che, per qualsiasi motivo, siano cessati dal servizio nel periodo compreso tra il 1° luglio 1970 ed il 1° gennaio 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 07 Marzo 1988.