SENTENZA N.400
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Avv. Mauro FERRI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo approvata il 23 aprile 1980, riapprovata il 15 aprile 1981, avente per oggetto: <Conti consuntivi degli organismi turistici. Applicazione dell'art. 2, secondo comma, della legge 27 febbraio 1978, n. 43>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 6 maggio 1981, depositato in Cancelleria il 16 maggio successivo ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 198l.
Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente.
Considerato in diritto
l. -Il Presidente del Consiglio dei ministri propone in via principale questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117 Cost., della legge della Regione Abruzzo riapprovata il 15 aprile 1981, concernente l'approvazione dei bilanci degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, la quale prevede, attraverso un rinvio al contenuto normativo dell'art. 2, comma secondo, legge 27 febbraio 1978, n. 43, che l'approvazione dei bilanci dei detti enti relativi all'anno 1976 comporta approvazione in sanatoria dei bilanci degli anni precedenti.
2.-Il ricorrente sostiene che la legge regionale impugnata, con il prevedere che l'approvazione dei conti consuntivi dell'anno 1976 degli Enti provinciali per il Turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, importa l'approvazione in sanatoria dei consuntivi degli anni precedenti, violi il principio, fondamentale in materia di contabilità regionale, dell'approvazione annuale dei rendiconti degli enti dipendenti.
La questione é fondata. L'approvazione dei rendiconti degli enti dipendenti anno per anno (ai sensi dell'art. 27 l. 19 maggio 1976, n. 335, recante <Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni>), deve ritenersi in realtà principio fondamentale della materia, in quanto soddisfa l'esigenza irrinunziabile di un controllo effettivo e puntuale sulla gestione finanziaria. L'approvazione in sanatoria dei rendiconti degli anni precedenti il 1976, disposta dalla legge impugnata come conseguenza automatica dell'approvazione del rendiconto di tale anno 1976, costituisce invece chiaramente elusione dell'esigenza suindicata.
Nè il fatto che la norma dello Stato (art. 2, comma secondo, d.l. 29 dicembre 1977, n. 946, nel testo modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43), cui l'impugnata deliberazione regionale rinvia, abbia previsto una sanatoria analoga per l'approvazione dei rendiconti dei comuni e delle province vale ad escludere la dedotta violazione di un principio fondamentale della materia. Si tratta, infatti, di norma collegata, come risulta dai pur travagliati lavori preparatori (discussione del 14 febbraio 1978 alla Camera), alla peculiare situazione nella quale si sono venuti a trovare gli enti locali - i cui compiti generali o comunque estremamente comprensivi non possono paragonarsi a quelli degli E.P.T. e delle Aziende autonome di cura e soggiorno-per essere stati gravati da spese ed obblighi sempre crescenti, cui non facevano riscontro adeguamenti nelle entrate. Ne può restare senza rilievo la circostanza che la legge dello Stato concerneva enti i cui amministratori, a differenza di quelli degli enti considerati dalla legge regionale, sono politicamente responsabili.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo approvata il 23 aprile 1980 e riapprovata il 15 aprile 1981 (Conti consuntivi degli organismi turistici. Applicazione dell'art. 2, comma secondo, della legge 27 febbraio 1978, n. 43).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 24/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Aldo CORASANITI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 07 Aprile 1988.