SENTENZA N.398
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 7 maggio 1965, n. 459 (<Disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti>), promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1984 dal T.A.R. della Liguria sul ricorso proposto da Resta Giorgio contro la U.S.L. n. 14, iscritta al n. 1230 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 68 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Considerato in diritto
l.-La questione oggetto del giudizio di costituzionalità riguarda l'articolo unico della legge 7 maggio 1965 n. 459, nella parte in cui consente soltanto agli ufficiali sanitari ed ai sanitari condotti (in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge e in carriera da epoca anteriore al 31 dicembre 1952) il trattenimento in servizio per il tempo necessario a raggiungere il massimo pensionabile, e comunque non oltre il conseguimento del settantesimo anno di età.
Ad avviso del giudice a quo la norma impugnata non prevedendo come destinatari del beneficio del trattenimento in servizio anche gli altri sanitari comunali, contrasta con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto pone in essere un'ingiustificata disparità di trattamento, violando, altresì, il principio di imparzialità.
2.-Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza, perchè, diversamente da quanto si sostiene dall'Avvocatura dello Stato, l'ordinanza di rimessione é esauriente sul punto della qualificazione del ricorrente nel giudizio a quo come appartenente alla categoria dei sanitari comunali, rispetto ai quali si tende a far estendere i benefici previsti dalla norma denunciata.
3. - Nel merito la questione, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., é fondata.
Se é vero che la regola generale per i sanitari che siano dipendenti pubblici é quella del collocamento a riposo al 65o anno di età, tuttavia, come nel caso della norma denunciata, il legislatore, in vista di varie considerazioni, vi ha più volte derogato, elevando il limite al 70o anno di età in relazione a particolari categorie di personale.
Nel caso ora sottoposto all'esame della Corte va rilevato che per gli ufficiali sanitari ed i medici condotti era stata introdotta una prima deroga in tal senso dalla legge n. 596 del 1954, per coloro che fossero stati assunti anteriormente alla entrata in vigore del t.u. del 1934 n. 383.
Tale deroga era stata estesa dalla legge 20 dicembre 1962 n. 1751 ai medici ed ai veterinari addetti agli uffici comunali, proprio perchè ritenuti equiparati ai primi (Atto Camera n. 3525, 3 a legislatura).
Appare perciò inspiegabile, come é stato ben messo in evidenza nell'ordinanza di rimessione, che quando il legislatore si e occupato degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti entrati in carriera successivamente e fino al 31 dicembre 1952, non abbia compreso nel beneficio anche gli altri sanitari comunali che, in relazione al precedente analogo beneficio, erano stati assimilati ai primi.
4. -La ravvisata illegittimità costituzionale della norma denunciata, in riferimento all'art. 3 Cost., é da considerarsi assorbente del riferimento all'art. 97 Cost.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 7 maggio 1965 n. 459 (<Disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti>) nella parte in cui non prevede anche i sanitari comunali elencati nell'articolo unico della legge 26 dicembre 1962 n. 175l.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 31 Marzo 1988.