ORDINANZA N.392
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1986 dal Tribunale di Genova, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24/prima serie speciale dell'anno 1986.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel procedimento civile vertente tra Angela Pennone e Tommaso Gargano ed altra, il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 5 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, nella parte in cui non prevede per il proprietario non conducente la possibilità-riconosciuta invece all'assicuratore-di fornire la prova contraria alle risultanze del modulo di denuncia di sinistro sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti in un incidente stradale;
che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata, non consentendo al proprietario di fornire la prova della non veridicità di quanto dichiarato nel modulo di constatazione amichevole di incidente, gli impedirebbe di far valere in giudizio i propri diritti in violazione dell'art. 24 Cost. e determinerebbe inoltre, in contrasto con l'art. 3 Cost., una ingiustificata disparità di trattamento tra assicuratore e proprietario del veicolo, entrambi terzi, nella medesima posizione giuridica, rispetto al conducente;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, argomentando e concludendo per l'infondatezza della questione.
Considerato che la facoltà riconosciuta all'assicuratore di fornire la prova contraria alle risultanze del modulo di denuncia di sinistro firmato congiuntamente dai conducenti coinvolti nell'incidente ha la specifica finalità di consentire all'assicuratore stesso di difendersi da possibili frodi concordate a suo danno;
che, all'evidenza, siffatta esigenza di difesa nei confronti di eventuali accordi fraudolenti non ricorre con eguale intensità per il proprietario non conducente il veicolo, il quale ben può cautelarsi preventivamente con la scelta prudente del soggetto a cui eventualmente affidare la guida del veicolo di sua proprietà;
che pertanto la disposizione impugnata riflette le posizioni oggettivamente differenti dell'assicuratore e del proprietario e non é da considerare contrastante con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.;
che neppure può ritenersi violato l'art. 24 Cost., atteso che la sottoscrizione del modulo da parte dei conducenti integra gli estremi di una confessione stragiudiziale che, in caso di litisconsorzio, resta liberamente apprezzabile dal giudice e consente, in quest'ambito, lo svolgimento di attività difensiva ad opera del proprietario del veicolo;
che, per le suesposte ragioni, la questione di legittimità costituzionale proposta va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sollevata dal Tribunale di Genova, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco SAJA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 31 Marzo 1988.