Ordinanza n.390 del 1988

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ORDINANZA N.390

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 246 del codi ce di procedura civile (Incapacità a testimoniare), promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1983 dalla Corte di appello di Roma, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 185 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di costituzione della Fasco Europe s.a. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 ottobre 1983 nel procedimento civile fra la Fasco Europe s.a. ed altri e il Banco di Roma s.p.a. ed altra la Corte di appello di Roma ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246 c.p.c., in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost.;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, nella parte in cui non prevede il divieto di testimoniare in sede civile sui fatti per i quali il testimone sia imputato in un processo penale: a) contrasterebbe con il principio nemo tenetur contra se edere, che riceverebbe nell'art. 2 Cost. riconoscimento e tutela; b) violerebbe l'art. 24 Cost., costituendo ostacolo alla ricerca della verità, e quindi al corretto svolgimento del processo civile, l'eventuale deposizione testimoniale di un soggetto imputato di un reato avente per oggetto un fatto identico ovvero connesso, in tutto od in parte, con quello che forma oggetto della prova testimoniale civile; c) sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., per il motivo di riservare, ingiustificatamente, al teste-imputato nel processo civile un trattamento differente rispetto a quello previsto, per la medesima fattispecie, nel processo penale, ai sensi dell'art. 348, comma terzo, c.p.p.;

che avanti la Corte si é costituita la Fasco Europe s.a. concludendo per l'infondatezza della prospettata questione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, ha richiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, di infondatezza della questione medesima.

Considerato che gli atti vanno restituiti al giudice a quo perchè motivi la rilevanza della questione sul punto relativo alla effettiva qualità di imputati dei testimoni Barone, Ventriglia e Carli, dedotta a seguito di una mera affermazione di parte senza il necessario accertamento e controllo da parte dello stesso giudice.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Roma per il riesame del requisito della rilevanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 31 Marzo 1988.