ORDINANZA N.389
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), pro mosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1984 dal Pretore di San Dona di Piave, iscritta al n. 1379 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso del giudizio civile per risarcimento danni da lesione del <diritto alla paternità>, instaurato da Giampiero Boso nei confronti della moglie Ornella Bassi, il Pretore di San Dona di Piave, con ordinanza del 16 novembre 1984 (R.O. n. 1379/1984), ha sollevato questione di legittimità dell'art. 5 della legge 22 maggio 1978 n. 194 (<Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza>), in riferimento agli articoli 29 e 30 della Costituzione;
che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata, nella parte in cui non riconosce rilevanza alla volontà del padre del concepito, marito della donna che chiede di interrompere la gravidanza, violerebbe il principio di uguaglianza tra i coniugi che gli artt. 29 e 30 Cost. pongono a base del matrimonio;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi é stata costituzione di parti private, mentre ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri concludendo per l'infondatezza della questione.
Considerato che la norma impugnata é frutto della scelta politico- legislativa-insindacabile da parte di questa Corte - di lasciare la donna unica responsabile della decisione di interrompere la gravidanza;
che tale scelta non può considerarsi irrazionale in quanto e coerente al disegno dell'intera normativa e, in particolare, all'incidenza, se non esclusiva sicuramente prevalente, dello stato gravidico sulla salute sia fisica che psichica della donna;
che di conseguenza la proposta questione si appalesa manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 22 maggio 1978 n. 194, sollevata, in riferimento agli artt. 29 e 30 Cost., dal Pretore di San Dona di Piave con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco SAJA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 31 Marzo 1988.