Ordinanza n.387 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.387

 

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Dott. Francesco SAJA Presidente

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 709 del codice di procedura civile (Separazione personale dei coniugi notificazione della fissazione dell'udienza), promosso con ordinanza emessa il 30 luglio 1983 dal Tribunale di Lecce, iscritta al n. 765 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.

 

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 luglio 1983, nel corso del procedimento civile per separazione personale promosso da Guido Stapane nei confronti della coniuge Teresa Coluccia, il Tribunale di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 709 cod. proc. civ. in riferimento all'art . 24, comma 2 o, della Costituzione;

 

che ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, nella parte in cui non prevede che l'ordinanza presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice istruttore debba essere notificata, oltre che al convenuto non comparso, anche al convenuto che, pur comparso personalmente, non abbia potuto avere conoscenza diretta dell'ordinanza medesima perchè pronunciata fuori udienza, sarebbe in contrasto con il parametro costituzionale invocato in quanto tale mancata previsione precluderebbe la retta instaurazione del contraddittorio;

 

che nel giudizio dinanzi alla Corte nessuna parte si é costituita mentre ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio, dei ministri, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza della questione.

 

Considerato che, com'é stato affermato da questa Corte nelle sue precedenti sentenze n. 151 e 201 del 1971, la fase presidenziale del procedimento per separazione personale fra coniugi ha natura contenziosa;

 

che perciò la conseguente esigenza dell'instaurazione del contraddittorio ben può essere soddisfatta, data la specialità di tale fase, anche con la semplice presenza personale delle parti, del resto prevista espressamente dall'art. 707 cod. proc. civ.;

 

che, una volta soddisfatta in tal modo la detta esigenza, il convenuto, ancorchè non comparso, ben può acquisire conoscenza dell'ordinanza di cui all'art. 709 cod. proc. civ. adoperando la normale diligenza della parte che attende un provvedimento del giudice in un giudizio a cui ha già partecipato personalmente (cfr. sent. n. 189 del 1988);

 

che, pertanto, la questione prospettata appare manifestamente infondata in quanto l'attuale sistema offre le garanzie sufficienti per assicurare nel procedimento di separazione personale fra coniugi la reale instaurazione del contraddittorio.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 709 cod. proc. civ. sollevata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/03/88.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Francesco SAJA, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 31 Marzo 1988.