ORDINANZA N.385
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 162, terzo comma, del codice civile, nel testo vigente prima della legge 10 aprile 1981, n. 142 (Modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi) in relazione all'art. 2 della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1981 dal Tribunale di Catania, iscritta al n. 758 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 dell'anno 1983.
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel procedimento promosso da Carla Cibrario nei confronti del marito Giuseppe Meccio, l'attrice chiedeva che fosse dichiarato nullo ed inefficace - per difetto dell'autorizzazione del Tribunale prescritta dall'art. 162 c.c. - l'atto pubblico in data 25 gennaio 1980, con il quale i coniugi avevano dichiarato di adottare il regime patrimoniale di separazione dei beni, e che, in relazione a cio, il Tribunale di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 162, comma terzo, del codice civile nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 10 aprile 1981 n. 142 (anche considerato in relazione all'art. 2 della legge suddetta) nella parte in cui non dispone che, per le convenzioni matrimoniali con le quali venga istituito il regime di separazione dei beni in luogo del preesistente regime di comunione, sia necessaria l'autorizzazione del giudice.
Considerato che l'autorizzazione giudiziale richiesta in ogni caso per il mutamento delle convenzioni matrimoniali, stabilito in epoca successiva alla celebrazione del matrimonio e previsto dall'art. 162, terzo comma, c.c. nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 10 aprile 1981 n. 142, costituiva una notevole limitazione all'autonomia contrattuale dei coniugi, giustificata con l'esigenza di controllare la spontaneità effettiva del nuovo accordo;
che la ricordata disciplina é stata sostituita con la legge 10 aprile 1981 n. 142, recante <Modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi>, la quale ha soppresso in linea di principio l'autorizzazione suddetta (art. 1), lasciandola sopravvivere <soltanto per il mutamento, dopo la celebrazione del matrimonio, di convenzioni matrimoniali stipulate per atto pubblico prima dell'entrata in vigore della legge> (art. 2);
che, in considerazione dell'oggettiva ed evidente diversità esistente tra il caso di una convenzione matrimoniale modificativa del regime patrimoniale legale della famiglia già contrattualmente stabilito dai coniugi, e l'ipotesi di una prima convenzione matrimoniale, e chiaramente da escludere il contrasto della norma impugnata con l'art. 3 della Costituzione;
che, per le suesposte ragioni, la questione proposta va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 162, terzo comma, c.c. nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 10 aprile 1981 n. 142 sollevata, in relazione all'art. 3, primo comma, Cost., dal Tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco SAJA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 31 Marzo 1988.