ORDINANZA N.384
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge 27 gennaio 1963, n. 19 (Tutela giuridica dell'avviamento commerciale), promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1982 dalla Corte di appello di Bologna, iscritta al n. 612 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile avente per oggetto la cessazione del rapporto di locazione di immobile non abitativo, la Corte di appello di Bologna, qualificato il rapporto contrattuale come affitto di azienda, sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 35, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 l. 27 gennaio 1963 n. 19 (tutela giuridica dell'avviamento commerciale), i quali prevedono che il diritto al compenso per la perdita dell'avviamento, a seguito della cessazione del rapporto di locazione, sia attribuito al conduttore di immobile adibito all'esercizio di attività commerciale od artigiana, e non anche all'affittuario dell'azienda;
che, ad avviso del giudice rimettente, le norme impugnate contrasterebbero con il principio di eguaglianza e con quello di tutela del lavoro;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi, chiedeva che la questione fosse dichiarata non fondata.
Considerato che la diversità di disciplina tra locazione avente per oggetto il godimento di un immobile destinato dal conduttore ad esercizio commerciale ed affitto di azienda si giustifica chiaramente con il fatto che, nel primo caso, l'immobile costituisce il bene che forma oggetto del contratto, mentre, nel secondo, esso si sostanzia in uno degli elementi del complesso aziendale ceduto nella sua totalita in godimento all'affittuario;
che, pertanto, nella locazione di immobile l'avviamento é una qualità che viene creata dal conduttore - sicche é corretto che egli ne sia indennizzato alla cessazione del contratto - ; nell'affitto di azienda, invece, non é dato configurare nell'avviamento un bene che la l. n. 19 del 1963 (e, non dissimilmente, l'art. 34 l. 27 luglio 1978, n. 392, che ha, sul punto, sostituito l'impugnata normativa) imponga sia indennizzato, in quanto esso già inerisce, inscindibilmente, al complesso aziendale dato in affitto - perciò nel caso di cessazione del contratto nulla spetta all'affittuario - ;
che, all'evidenza, per le considerazioni suesposte risulta assorbito anche il profilo relativo alla prospettata violazione dell'art. 35 Cost., non potendo l'affittuario dell'azienda rivendicare l'avviamento come un bene a lui spettante e quindi indennizzabile;
che, in conclusione, la questione di legittimità costituzionale, sotto i profili prospettati in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., e da ritenersi manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 l. 27 gennaio 1963, n. 19, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 35, primo comma, Cost., dalla Corte di appello di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco SAJA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 31 Marzo 1988.