Ordinanza n.383 del 1988

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ORDINANZA N.383

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 87 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1981 dal Pretore di Stradella, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 dell'anno 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nella procedura esecutiva esattoriale promossa dall'Esattoria delle imposte dirette di Barbaniello nei confronti del fallito Lucio Costa, al Pretore di Stradella veniva richiesto, da parte dell'esattore, di provvedere alla devoluzione allo Stato dell'immobile oggetto dell'esecuzione, a seguito di due incanti con esito negativo e della mancata autorizzazione del terzo incanto da parte dell'Intendente di finanza di Pavia;

che detto Pretore ha sollevato, su istanza dell'interveniente fallimento <Lucio Costa>, questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., degli artt. 87 e 51 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 nella parte in cui, attribuendo all'esattore il potere di procedere all'espropriazione forzata anche quando il debitore sia dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, consentono che la procedura esattoriale possa concludersi con la devoluzione del bene allo Stato per il minor prezzo tra quello dell'incanto e l'ammontare dell'imposta per cui ha avuto luogo l'esecuzione;

che, secondo il giudice rimettente, le norme denunciate - prevedendo che la procedura esattoriale posta in essere nei confronti di un debitore fallito si concluda con la devoluzione dell'immobile esecutato allo Stato per il minor prezzo tra il valore di stima ed il credito dell'esattore nelle ipotesi in cui, dopo due incanti con esito negativo, non venga autorizzato dall'Intendente di finanza il terzo incanto o tale incanto sia autorizzato ma abbia anch'esso esito negativo- negherebbero <ai creditori od al fallimento ogni possibilità di concreta tutela in ordine al realizzo dei loro crediti>; e ciò in contrasto con l'art. 24 Cost. sia perchè gli organi della procedura concorsuale non possono opporsi alla procedura esattoriale, sia perchè la decisione dell'Intendente di finanza di negare il terzo incanto e atto discrezionale, sia infine perchè l'esito negativo di un eventuale terzo incanto determina automaticamente la devoluzione;

che inoltre - sempre ad avviso del giudice a quo - la normativa impugnata violerebbe il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., trasformando la facoltà dell'esattore di agire esecutivamente sui beni del fallito in un privilegio sostanziale ed in particolare, come nel caso di specie, sottraendo il bene ad un creditore ipotecario il cui credito e di grado poziore rispetto a quello vantato dall'erario, e ad esso superiore;

che, infine, per il giudice rimettente, l'art. 87 del d.P.R. n. 602 del 1973 non sarebbe conforme ai principi costituzionali enunciati negli artt. 97 e 113 Cost. giacche, da un lato, la norma suddetta detterebbe una disciplina arbitraria della attività della pubblica amministrazione nel momento in cui lascia la determinazione del prezzo della devoluzione del bene in capo allo Stato <al caso e cioé all'ammontare del credito fiscale che può essere superiore, pari o inferiore al valore del bene devoluto o addirittura ... irrisorio> e, dall'altro lato, non prevederebbe alcun rimedio contro siffatto arbitrio <essendo certo che il potere della pubblica amministrazione di negare il terzo incanto e completamente discrezionale>;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri argomentando e concludendo per l'inammissibilità e comunque per l'infondatezza della questione proposta;

che la tesi della Presidenza, secondo cui la questione prospettata sarebbe inammissibile per manifesta irrilevanza, si fonda sull'asserita inapplicabilità della normativa denunciata nel giudizio a quo, inapplicabilità derivante dal fatto che il trasferimento forzoso allo Stato del bene esecutato si verifica ope legis e non può perciò costituire oggetto di una pronuncia costitutiva o anche solo dichiarativa ad opera del pretore rimettente il quale-ad avviso dell'interveniente Presidenza -deve limitarsi, ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. n. 602 del 1973, a <porre in essere i provvedimenti relativi alla distribuzione del prezzo> pagato dallo Stato;

che comunque, secondo la Presidenza, la questione deve considerarsi infondata non potendo ravvisarsi alcuna violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. nelle norme impugnate le quali sono preordinate a fronteggiare le conseguenze della invendibilità del bene esecutato e non appaiono pregiudizievoli per i creditori del fallimento: costoro invero hanno la facoltà di partecipare essi stessi agli incanti al fine di acquistare il bene e possono poi, in caso di devoluzione del bene stesso allo Stato, attuare il riscatto dell'immobile espropriato secondo quanto previsto dall'art. 90 del citato d.P.R. n. 602.

Considerato che appare evidente la rilevanza della questione di legittimità costituzionale in esame, sollevata dal pretore in quanto dalla sua risoluzione dipende l'attribuzione di un bene della vita al soggetto interessato;

che, per quanto attiene al merito della questione stessa, si deve osservare che l'eventuale mancata realizzazione dei propri crediti da parte dei creditori del fallito non e causata -come afferma l'ordinanza di rinvio-dalle disposizioni impugnate, che prevedono la devoluzione allo Stato dell'immobile pignorato, ma rappresenta invece la conseguenza dell'oggettiva impossibilita di vendere il bene esecutato, impossibilita dimostrata dall'esito negativo di più incanti caratterizzati da ribassi particolarmente elevati;

che comunque i creditori possono - ove lo ritengano conveniente-partecipare agli incanti allo scopo di acquistare il bene oppure hanno facolta di pagare l'ammontare dell'imposta dovuta dal debitore determinando così l'estinzione del procedimento di espropriazione secondo quanto previsto dall'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973;

che, inoltre, nel caso di devoluzione dell'immobile espropriato allo Stato, l'art. 90 del d.P.R. citato consente - a tutela di tutti i creditori-il riscatto dell'immobile espropriato, mediante il versamento del prezzo della devoluzione, da parte di chi ha subito l'espropriazione nonchè dei creditori ipotecari e dei creditori chirografari intervenuti, stabilendo che <per effetto del riscatto da chiunque esercitato il bene ritorna all'espropriato nella situazione di diritto in cui si trovava anteriormente al pignoramento e colui che ha esercitato il riscatto subentra nei diritti e privilegi spettanti allo Stato sull'immobile fino a concorrenza della somma pagata> (art. 90, quinto comma);

che i diritti ora menzionati possono essere fatti valere, in costanza di fallimento, anche dagli organi preposti alla procedura concorsuale;

che inoltre la normativa denunciata, nella parte in cui attribuisce all'Intendente di finanza la facoltà di non autorizzare un terzo incanto (che sarebbe destinato a svolgersi con un ribasso di due terzi sul prezzo base determinato ai sensi dell'art. 84 del d.P.R. citato) non e diretta a far acquistare allo Stato indebiti vantaggi a discapito degli altri creditori - ai quali resta la possibilità del riscatto del bene - ma mira solo ad evitare che lo Stato, nella sua veste di acquirente necessario dell'immobile non venduto, abbia a subire troppi gravi pregiudizi;

che, esaminata in questo complessivo contesto, la norma sulla devoluzione allo Stato dell'immobile espropriato oggetto di incanti infruttuosi non e da considerare lesiva dell'art. 24 Cost. ed anzi assolve alla funzione, positiva per i creditori, di garantire che sia comunque individuato e versato un prezzo per il bene risultato <invendibile>;

che le disposizioni censurate non violano neppure l'art. 3 Cost. in quanto esse regolano esclusivamente i rapporti tra lo Stato e gli altri creditori dell'esecutato e non conferiscono all'esattore alcuna posizione di ingiustificato privilegio in ordine alla distribuzione del prezzo di devoluzione;

che del tutto inconferente appare la censura prospettata in riferimento all'art. 97 Cost., dal momento che la norma costituzionale invocata ha riguardo alla materia dell'organizzazione dei pubblici uffici, sia pure intesa in senso lato, e non può pertanto essere assunta a parametro di legittimità delle disposizioni processuali qui denunciate;

che non sussiste infine contrasto della normativa censurata con l'art. 113 Cost., atteso che, da un lato, non e esclusa la possibilità di impugnare dinanzi al giudice amministrativo l'atto con il quale l'Intendente di finanza nega l'autorizzazione al terzo incanto e, dall'altro, la facoltà di esercitare, con domanda al pretore, il diritto di riscatto dell'immobile devoluto offre ai creditori una incisiva forma di tutela nei confronti di comportamenti dell'Amministrazione finanziaria ritenuti lesivi delle proprie posizioni giuridiche soggettive;

che per le suesposte ragioni la questione sottoposta all'esame di questa Corte va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 87 e 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Stradella con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 31 Marzo 1988.