SENTENZA N.377
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1982 dal Pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra Cassano Maria e Lombardi Nicola, iscritta al n. 924 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.
Considerato in diritto
Il giudice remittente dubita della costituzionalità della norma impugnata sul rilievo che questa non prevederebbe la possibilità per il locatore di ricorrere alla procedura di convalida di sfratto nel caso del mancato pagamento degli oneri accessori da parte del conduttore: da ciò derivando -secondo lo stesso giudice-una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al locatore che agisca sulla base della morosità per il canone; ed inoltre la violazione del principio sancito nell'art. 24, primo comma, Cost. per l'impossibilità di utilizzare uno strumento più spedito ed agevole.
Secondo l'ordinanza di rimessione, dalla norma impugnata si potrebbe solo desumere, infatti, che il mancato pagamento degli oneri accessori, nella misura indicata, può costituire motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c., mentre, in assenza di una espressa indicazione, nulla potrebbe autorizzare ad affermare la possibilità per il locatore di ricorrere anche alla procedura della convalida di sfratto.
In proposito osserva la Corte che dal silenzio della norma non può trarsi un concreto orientamento nel senso prospettato dal giudice a quo, dovendosi invece rilevare come la Corte di cassazione (superando il proprio iniziale diverso indirizzo) si e di recente ripetutamente pronunciata nel senso di ammettere il ricorso alla procedura di sfratto per morosità, al di là della stessa dizione letterale dell'art. 658 c.p.c., anche nel caso di mancato pagamento degli oneri accessori della locazione: e ciò considerando che questi, ormai, sono divenuti parte essenziale nel quadro sinallagmatico del contratto e, come tali, parificati, nel trattamento processuale, al canone di locazione.
Conseguentemente deve ritenersi che sia inesatto il presupposto ermeneutico da cui muove l'ordinanza di remissione, in quanto la norma impugnata, secondo il diritto vivente, non esclude l'utilizzazione del mezzo di tutela in esame.
Pertanto, la questione proposta, sotto entrambi i profili prospettati, é priva di giuridico fondamento.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5l. 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, Cost., dal Pretore di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco SAJA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 31 Marzo 1988.