Sentenza n.371 del 1988

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SENTENZA N.371

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1655 (Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'<Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura>), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 4 giugno 1986 dal Pretore di Perugia, iscritte ai nn. 693 e 694 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57/1a s.s. dell'anno 1986.

Visti gli atti di costituzione della Cooperativa Produttori Tabacco Alto Tevere, della s.r.l. Azienda Agraria Biagini e dell'I.N.A.I.L.;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.

Considerato in diritto

La Corte rileva che, in riferimento all'art. 3 Cost., risulta censurato l'art. 9, secondo comma, della legge n. 1655 del 1962, interpretato nel senso che resterebbe applicabile l'art. 4 del Regolamento del 1° febbraio 1947 della Cassa assistenza degli impiegati agricoli e forestali, con la conseguente imposizione di un doppio obbligo assicurativo e contributivo dei dipendenti che svolgono anche mansioni manuali, sia presso l'I.N.A.I.L. che presso l'E.N.P.A.I.A. e della impossibilita, per i datori di lavoro, di detrarre dai contributi da versare all'E.N.P.A.I.A quelli versati all'I.N.A.I.L.

La questione non é fondata.

Invero, secondo l'indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione a Sezioni Unite, le due forme di assicurazione, E.N.P.A.I.A. ed I.N.A.I.L., operano su un piano diverso e coprono rischi completamente differenti in quanto, recependo i patti della contrattazione collettiva del settore, che a loro volta avevano recepito le norme dei contratti collettivi corporativi, l'assicurazione presso il primo ente e diretta a coprire i soli infortuni extraprofessionali e professionali di dirigenti, tecnici e impiegati, sia di concetto che di ordine, che non siano assistiti dalla garanzia dell'I.N.A.I.L., tenuto conto che questa ultima, anche nella disciplina introdotta dal d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e limitata agli infortuni del personale con mansioni di direzione o sorveglianza sul luogo in cui si svolgono le operazioni agricole esponenti a rischio, con la conseguente esclusione delle attività meramente burocratiche.

Pertanto, non sussistendo la lamentata doppia contribuzione, la questione sollevata non é fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 29 novembre 1962 n. 1655 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Perugia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 31 Marzo 1988.