ORDINANZA N.362
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 (<Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia>), come modificato dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 (<Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia>), promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1980 dal Pretore di Otranto, iscritta al n. 662 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 dell'anno 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento per la fissazione della data dell'esecuzione, relativamente ad uno sfratto per morosità adottato ai sensi della normativa vigente prima della legge n. 392 del 1978-ed esecutivo al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 (<Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia>) - il conduttore, comparso dinanzi al Pretore di Otranto, aveva sanato la morosità all'udienza del 28 marzo 1980, ma il locatore aveva insistito perchè la esecuzione venisse fissata ai termini dell'art. 1 del citato decreto-legge 629 del 1979, così come sostituito dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 (e cioé entro il 30 giugno 1980), in quanto il conduttore non avrebbe potuto godere della dilazione compresa tra il 1° dicembre 1980 ed il 31 ottobre 1981, avendo sanato la morosità successivamente al 31 gennaio 1980;
che il giudice a quo, con ordinanza emessa il 28 giugno 1980, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, in legge 15 febbraio 1980, n. 25, nella parte in cui consente, in pendenza di uno sfratto esecutivo, che il conduttore moroso possa beneficiare di una fissazione della data dell'esecuzione successiva al 30 giugno 1980, soltanto se abbia sanato la morosità entro il 31 gennaio 1980, nulla prevedendo in favore di chi dopo tale data abbia effettuato la sanatoria;
che a parere del pretore rimettente, l'omessa previsione di un qualsiasi beneficio per il conduttore che abbia sanato la morosità successivamente al 31 gennaio 1980 (ma pur sempre prima della nuova data dell'esecuzione fissata dal giudice) nè equiparerebbe irrazionalmente la situazione a quella del locatario che non abbia affatto provveduto al pagamento di canoni e spese, permanendo nella morosità;
che é intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha concluso per l'infondatezza della questione.
Considerato che la questione concerne un provvedimento di rilascio divenuto esecutivo al 30 ottobre 1979 ed a suo tempo sospeso per effetto del decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505 (poi decaduto per mancata conversione);
che il citato decreto-legge, nell'accordare una dilazione sino al 31 gennaio 1980, già prevedeva il beneficio di una ulteriore graduazione per gli sfratti fondati sulla morosità nel caso in cui questa fosse stata sanata entro la predetta scadenza del 31 gennaio 1980;
che pertanto e del tutto razionale la scelta legislativa di non consentire altri differimenti nel pagamento del debito da così lungo tempo scaduto, atteso che una diversa soluzione avrebbe legittimato una morosità destinata a protrarsi ben oltre l'anzidetto termine;
che peraltro al giudice, nell'esercizio della propria discrezionale facoltà di fissare l'esecuzione, e data la possibilità di differenziare le posizioni di chi non abbia affatto pagato i canoni scaduti rispetto a colui che abbia invece, seppure tardivamente, sanato la morosità, accordando dilazioni di diversa durata entro la scadenza del 30 giugno 1980;
che pertanto la proposta questione é manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 (<Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia>), convertito, con modificazioni, in legge 15 febbraio 1980, n. 25, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Otranto con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 24 Marzo 1988.