ORDINANZA N.361
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 51 e seguenti (sez. IV) e 180, secondo comma, n. 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (<Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio>), promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1980 dal Pretore di Narni, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 dell'anno 1980.
Visti gli atti di costituzione di Canonici Lorenzo e della S.I.A.E., nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico del legale rappresentante di un'emittente radiofonica locale, imputato ex art. 171, lett. b), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (<Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio>), per aver diffuso opere musicali senza preventiva autorizzazione della S.I.A.E., il Pretore di Narni, con ordinanza emessa il 14 febbraio 1980, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: a) degli artt. 51 e seguenti (sez. IV) della legge 22 aprile 1941, n. 633, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non estendono alle emittenti radiofoniche locali la possibilità, viceversa prevista per la R.A.I., di radiodiffondere senza il consenso dell'autore opere incise su disco o su nastro; b) dell'art. 180, comma secondo, n. 1, della medesima legge, in relazione agli artt. 4, primo comma, e 41, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui impone la preventiva autorizzazione dell'autore (ovvero della S.I.A.E.) per l'utilizzazione dell'opera in assenza di un criterio di predeterminazione del compenso dovuto;
che, per quanto concerne il primo problema, a parere del giudice a quo la denunziata normativa determinerebbe una situazione di privilegio in favore della R.A.I.;
che in ordine alla seconda questione, il pretore rimettente sostiene che la norma impugnata, generalizzando in capo alla S.I.A.E. il diritto di concedere l'autorizzazione preventiva per utilizzare le opere d'ingegno, possa costituire un impedimento al diritto alla libertà del lavoro e d'iniziativa economica. Anzi, più in generale, sarebbe la stessa previsione di un'autorizzazione dell'autore a rendere difficoltose le attività lavorative od imprenditoriali di artisti od impresari nelle quali si concretizza lo sfruttamento dell'opera;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità, ovvero d'infondatezza delle proposte questioni;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte si é costituita la S.I.A.E. la quale ha anche presentato memoria nell'imminenza dell'udienza sostenendo l'irrilevanza e, comunque, l'infondatezza delle questioni ed insistendo sulla necessita delle proprie funzioni di tutela e d'intermediazione e sull'illogicità dell'assunto che vorrebbe l'autore obbligato a consentire l'utilizzazione dell'opera ad un prezzo d'imperio;
che si é infine costituito, presentando ulteriore memoria, in proprio e quale legale rappresentante dell'emittente radiofonica, l'imputato nel giudizio di rinvio richiedendo la declaratoria d'illegittimità delle norme impugnate.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, sollevata sul presupposto di un asserito, più favorevole trattamento riservato alla R.A.I. ed in riferimento al prospettato contrasto con il principio d'eguaglianza, é stata già da questa Corte risolta nel senso dell'infondatezza con la sentenza 9 luglio 1986, n. 215;
che, inoltre, la Corte ha già escluso che l'art. 180, primo comma, della citata legge sul diritto di autore concreti violazione dell'art. 41, primo comma, della Costituzione (sent. n. 65 del 13 aprile 1972);
che nella decisione da ultimo citata venne chiarito come colui che intenda utilizzare l'altrui opera dell'ingegno ben possa far valere le proprie ragioni giudizialmente ove ritenga eccessivo il compenso richiestogli, cosi risultando razionalmente contemperate le esigenze imprenditoriali dello spettacolo-cui é funzionalmente connesso il lavoro di interpreti ed esecutori - e la protezione del diritto d'autore;
che quest'ultimo, sia per la tutela che per il concreto esercizio, e apparso al legislatore meritevole di una speciale disciplina fondata su quella rilevanza d'interesse generale e, quindi pubblica, già dalla Corte sottolineata nella sentenza n. 25 del 3 aprile 1968;
che, pertanto, la garanzia del diritto al lavoro risulta del tutto logicamente armonizzata con la previsione della libertà dell'arte e della scienza, in un regime di libertà negoziale;
che la costruzione di un intero sistema normativo qual e ipotizzato dal giudice a quo ed in cui le possibilità di utilizzazione dell'opera d'ingegno siano parzialmente sottratte al controllo del suo autore, appare compito esclusivo del legislatore, anche a prescindere dalla dubbia compatibilità con il quadro costituzionale di riferimento;
che pertanto i giudizi di costituzionalità non possono essere ammessi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e seguenti (sez. IV) e 180, comma secondo, n. 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (<Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio>), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, e 41, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Narni con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 24 Marzo 1988.