ORDINANZA N.360
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale Trentino-Alto Adige 10 aprile 1980, n. 5 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 e successive modificazioni, concernente <Disciplina delle tasse regionali, delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative> e maggiorazione delle aliquote) promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1986 del Consiglio di Stato -Sezione IV giurisdizionale-sul ricorso proposto dal Comune di Trento contro la Regione Trentino-Alto Adige, iscritta al n. 756 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60/1a serie speciale dell'anno 1986.
Visto l'atto di costituzione del Comune di Trento, nonchè l'atto di intervento della Regione Trentino-Alto Adige;
udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che con ordinanza resa nel giudizio di impugnazione contro i provvedimenti nn. 832 e 833 emessi il 12 giugno 1980 dalla Giunta regionale del Trentino-Alto Adige in attuazione dell'art. 2 della legge regionale 10 aprile 1980, n. 5 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 e successive modificazioni, concernente <Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative> e maggiorazione delle aliquote>), il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli art. 73 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, 5, 117, 119 e 128 Cost., questione di legittimità costituzionale del detto art. 2;
che, secondo il giudice a quo, dalla postulata dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata discenderebbe l'illegittimità delle deliberazioni impugnate davanti ad esso, dirette a prescrivere criteri e modalità ai Comuni nella compilazione di elenchi relativi ad atti comunali soggetti alle tasse suindicate e a individuare gli atti stessi;
che, sempre secondo il giudice a quo, la norma denunciata, devolvendo ai Comuni del Trentino-Alto Adige il solo sessanta per cento del gettito delle tasse per concessioni non governative gravanti su atti dei Comuni stessi, e riservando il residuo quaranta per cento alla Regione, onerata dell'accertamento e della riscossione del tributo, avrebbe posto deroga all'art. 8 del d.l. 10 novembre 1978, n. 702, convertito con legge 8 gennaio 1979, n. 3, che ha assoggettato gli atti emessi dai Comuni nell'esercizio delle loro funzioni, comprese quelle attribuite dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per i quali era dovuta la tassa sulle concessioni governative di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e successive integrazioni e modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 1979, a tassa sulle concessioni comunali, devolvendo ai Comuni l'intero gettito del tributo;
che con il disporre senza istituire un tributo proprio, ma modificando la disciplina statale di un tributo locale, per di più in violazione dei principi del sistema tributario, la Regione avrebbe varcato i limiti fissati alla potestà tributaria regionale dall'art. 73 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige in relazione all'art. 116 Cost., mentre, con il devolvere ai Comuni solo una parte del gettito del tributo, la Regione stessa avrebbe violato i principi dell'autonomia anche finanziaria (regionale e comunale) desumibili dagli artt. 5, 119 e 128 Cost.;
considerato che la legge regionale impugnata individua il proprio campo di applicazione con riferimento alla tassa regionale (un tributo, dunque, proprio della Regione) istituita dalla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 su concessioni non governative aventi per oggetto anche atti comunali, e quindi gli atti comunali che, elencati nella tariffa allegata ad essa legge impugnata, trovano riscontro in quella allegata alla legge regionale n. 14 del 1975 ora menzionata;
che il problema se la coincidenza fra gli atti comunali definiti con l'art. 8 d. l. n. 702 del 1978 (concernente tasse governative su atti comunali trasferite ai comuni) e quelli elencati nelle tariffe allegate alle leggi regionali n. 14 del 1975 e n. 5 del 1980 determini un contrasto fra la disciplina regionale da tali leggi desumibile (concernente tasse regionali su atti comunali) e, prima che da risolvere negativamente (il contrasto non ricorre, ben potendo darsi concorrenza di due tributi, uno regionale e uno comunale, o divenuto tale, sui medesimi atti comunali), irrilevante, giacchè una disciplina della Regione ben può discostarsi, ove rientri nell'oggetto e non ecceda i limiti propri della potestà legislativa regionale, da una disciplina statale;
che il problema se la disciplina regionale in argomento rientri nell'oggetto della potestà legislativa della Regione Trentino- Alto Adige e da risolvere affermativamente, poichè tale Regione ha potestà legislativa in materia tributaria, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto speciale, in riferimento all'art. 116 Cost., e pertanto può, tenuto conto del necessario coordinamento del detto art. 73 con l'art. 5 dello Statuto stesso (che concerne la competenza della Regione medesima in tema di ordinamento dei Comuni) istituire e regolamentare tributi propri anche su atti di Comuni;
che il problema se la disciplina regionale in argomento ecceda i limiti della potestà tributaria di cui al richiamato art. 73 dello Statuto speciale é da risolvere negativamente, poichè secondo tale precetto statutario é richiesto che la legislazione regionale in tema di tributi propri si presenti in armonia con i principi della legislazione statale, e tale condizione é soddisfatta dalla legge regionale impugnata - con il devolvere ai Comuni il 60 per cento del gettito del tributo, e con il riservarne alla Regione il 40 per cento in relazione agli oneri di accertamento e di esazione, poichè dalla legislazione statale (ivi compresi gli artt. 3 della legge n. 281 del 1970 e 8 della legge n. 702 del 1978) altro principio, che sia qui utilizzabile, non può desumersi che quello di non estraniare i Comuni dalla devoluzione del gettito di un tributo regionale su concessioni aventi per oggetto atti comunali;
che il problema se la disciplina regionale in argomento sia in violazione degli artt. 5, 119 e 128 Cost., e, infine, da risolvere negativamente, poichè secondo tali precetti costituzionali é richiesto che al Comune siano assicurati i mezzi finanziari per l'esercizio delle sue funzioni normali, e il perseguimento di tale finalità non può ritenersi precluso da una legge regionale come quella avente il contenuto suindicato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 10 aprile 1980, n. 5, sollevata, in riferimento agli artt. 73 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, 5, 117, 119 e 128 Cost. con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Aldo CORASANITI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 24 Marzo 1988.