ORDINANZA N.355
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, in relazione all'art. 16, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1985 dal Pretore di Ferrara, iscritta al n. 496 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di costituzione di Micalizzi Saverio e del l'I.N.P.S.;
udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che con ordinanza del 2 maggio 1985 il Pretore di Ferrara, nel giudizio promosso da Micalizzi Saverio contro l'I.N.P.S., avente ad oggetto il riconoscimento del suo diritto alla corresponsione degli assegni familiari per la moglie e due figli nella misura di legge, per tutta la durata del periodo di inabilita temporanea riconosciuta dall'I.N.A.I.L. per l'infortunio da lui subito il 16 ottobre 1980, compreso il periodo di carenza, e la condanna dell'I.N.P.S. al relativo pagamento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 in relazione all'art. 16 dello stesso d.P.R. nella parte in cui prevede che al lavoratore, in periodo di inabilita permanente temporanea, conseguente ad infortunio sul lavoro, gli assegni familiari vengono corrisposti per tre mesi al massimo, mentre al lavoratore in malattia vengono corrisposti per tutto il periodo per il quale e corrisposto il sussidio malattia pari a 180 giorni o la retribuzione secondo la previsione dei contratti collettivi la quale, a volte, e erogata per un periodo superiore a tre mesi;
che il Micalizzi, costituitosi nel giudizio, ha insistito per l'accoglimento della questione;
che l'I.N.P.S., anche esso costituito nel giudizio, ha rilevato che l'infortunio sul lavoro ha una propria caratterizzazione e, quindi, e ingiustificata la diversa disciplina legislativa nei confronti della malattia generica;
che il trattamento complessivo riservato all'infortunato e di gran lunga più favorevole di quello fatto al lavoratore ammalato (percezione degli assegni anche in periodo di preavviso o in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualunque causa) onde la ragionevole diversità del trattamento di cui trattasi ai sensi dell'art. 38 Cost.;
considerato che effettivamente sussiste una notevole diversità tra l'infortunio sul lavoro e la malattia generica che colpisce il lavoratore e, quindi, le situazioni poste a raffronto dal giudice remittente non sono affatto omogenee, onde la ragionevolezza della diversità del trattamento che la legge prevede per l'uno e l'altro evento;
che, inoltre, occorre tenere conto del trattamento complessivo fatto ai lavoratori colpiti dai due eventi diversi;
che dal raffronto si evince che quello riservato al lavoratore infortunato é di gran lunga più favorevole di quello fatto al lavoratore colpito da malattia generica potendo il primo beneficiare di una indennità pari al sessanta per cento della retribuzione per i primi tre mesi di assenza e di una indennità pari al settantacinque per cento della retribuzione fino alla cessazione completa dell'inabilità, nonchè beneficiare dell'indennità anche nel periodo di preavviso ed anche se il rapporto di lavoro viene a cessare per qualsiasi causa (fallimento dell'imprenditore, per fine del lavoro stagionale, per scadenza del contratto a termine ecc.), mentre il lavoratore ammalato ha una indennità giornaliera massima per centottanta giorni e non ne gode più se il rapporto di lavoro viene a cessare durante la malattia;
che, inoltre, é riservata alla discrezionalità del legislatore l'attuazione dei tempi e dei modi del sistema previdenziale e che i trattamenti differenziati restano giustificati se ragionevoli;
che pertanto la questione é manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 in relazione all'art. 16 dello stesso d.P.R., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Ferrara con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 24 Marzo 1988.