Ordinanza n.353 del 1988

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ORDINANZA N.353

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), 29, n. 1, e 39 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), e 7, 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1984 dal Pretore di Salo, iscritta al n. 112 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Salo, con ordinanza dell'11 dicembre 1984, nel procedimento vertente tra l'U.P.L. CISNAL di Brescia e la U.S.L. n. 39, avente ad oggetto la tutela dei diritti sindacali correlati al rapporto di pubblico impiego ed azionati autonomamente ed indipendentemente dalla instaurazione di un apposito giudizio promosso dall'impiegato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 37 della legge 20 maggio 1970 n. 300, 29, n. 1, e 39 r.d. 26 giugno 1924 n. 1054, 7, 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, nella parte in cui non consentono il ricorso al procedimento ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, quando i diritti del sindacato, perchè connessi a diritti del lavoratore pubblico impiegato, siano fatti valere dinanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha rilevato l'infondatezza della questione in quanto si e in presenza di una diversità di situazioni obiettive ed entrambi i processi, quello dinanzi al giudice ordinario e quello dinanzi al giudice amministrativo, assicurano le fondamentali garanzie delle parti;

che, peraltro, é stata anche riconosciuta la diversità delle posizioni giuridiche dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici ai fini della tutela sindacale (sent. Corte Cost. n. 68 del 1980 e n. 140 del 1980);

considerato che é palese l'assoluto difetto di giurisdizione del giudice remittente che tende ad ottenere una decisione la quale consente la proponibilità del rimedio ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori ai dirigenti sindacali a tutela dei diritti sindacali nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo che si svolgono in ipotesi di controversie relative a rapporti di impiego pubblico e che, quindi, la questione proposta e manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300; 29, n. 1, e 39 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054; 7, 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore di Salo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 24 Marzo 1988.