ORDINANZA N.352
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1984 dal Pretore di Alessandria, iscritta al n. 1330 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 bis dell'anno 1985. Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L.;
udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 30 ottobre 1984 (R.O. n. 1330/84) il Pretore di Alessandria, nel procedimento promosso da De Magistri Margherita contro l'I.N.A.I.L. per ottenere la relativa tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 in quanto, escludendo dalla suddetta tutela assicurativa i religiosi che prestano la propria opera alle dipendenze di enti concordatari, determina una disparità di trattamento tra i religiosi in genere, che esplicano attività di lavoro alle dipendenze di un ente ecclesiastico o degli altri organismi indicati dall'art. 29, lett. a e b del Concordato tra Chiesa e Stato, e i lavoratori subordinati, religiosi e laici, che prestano la propria opera alle dipendenze di altro soggetto giuridico; e viola il principio costituzionale dell'obbligo della tutela assicurativa per tutti i lavoratori senza alcuna distinzione;
che l'I.N.A.I.L., costituitosi nel giudizio, si é rimesso alla giustizia di questa Corte;
considerato che dagli atti risulta essere la ricorrente non religiosa, bensì suora laica tal che sussiste a carico dell'ente datore di lavoro l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e non trovano applicazione le norme censurate;
che questa Corte, comunque, con sentenza n. 108 del 1977 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n. 392/64 nella parte in cui esclude dalla soggezione alle assicurazioni sociali obbligatorie per l'invalidità, vecchiaia e tubercolosi, i religiosi e le religiose che prestino attività lavorativa retribuita alle dipendenze di enti ecclesiastici, associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lett. a e b del concordato tra la Santa Sede e l'Italia;
che, invero, in tale decisione si é ritenuta sussistente disparità di trattamento tra clero secolare e clero regolare affermandosi che, di fronte all'art. 38, secondo comma, Cost., quale disposizione di carattere generale, perde rilievo lo status di religioso o di sacerdote e viene unicamente in considerazione quello di lavoratore in relazione ad un rapporto di lavoro retribuito che impone la sussistenza dell'obbligo assicurativo;
che pertanto, la questione sollevata appare manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Alessandria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 24 Marzo 1988.