ORDINANZA N.349
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, ultimo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1984 dal Pretore di Genova, iscritta al n. 955 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 335 dell'anno 1984.
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che nel corso del giudizio promosso da Oretta Marsella nei confronti dell'I.N.P.S. che le aveva negato la pensione di invalidità nel presupposto della inesistenza del requisito contributivo, il Pretore di Genova ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, ultimo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 nella parte in cui prevede che il requisito contributivo, ai fini del conseguimento della pensione di invalidità possa perfezionarsi anche nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario solo per i coltivatori diretti, gli artigiani e i commercianti e non anche per i lavoratori dipendenti;
che l'I.N.P.S., costituitosi nel giudizio, ha eccepito l'infondatezza della questione in quanto la norma censurata é interpretata nel senso che, anche per i lavoratori dipendenti il requisito contributivo può essere perfezionato dopo la presentazione della domanda con spostamento della decorrenza della prestazione richiesta al momento del detto perfezionamento;
considerato che la dedotta disparità di trattamento non sussiste, in quanto difetta l'omogeneità delle situazioni poste a confronto;
che, invero, secondo anche l'orientamento giurisprudenziale espresso di recente dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la limitazione, alle sole categorie di lavoratori indicate nella norma censurata, della possibilità che il requisito contributivo si perfezioni dopo la presentazione della domanda di pensione e nel corso del relativo procedimento risulta determinata esclusivamente dalle peculiarità degli ordinamenti previdenziali propri delle categorie medesime, a loro volta collegate alle specifiche modalità di prestazione del lavoro, sicchè identica possibilità appare estranea agli aspetti assicurativi propri del lavoro dipendente;
che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, ultimo comma, d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 24 Marzo 1988.