ORDINANZA N.348
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1983 dalla Corte di cassazione, iscritta al n. 861 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 dell'anno 1984.
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 10 novembre 1983 (R.O. n. 861/84) nel procedimento promosso da De Felici Angelo contro l'I.N.P.S., instaurato per ottenere la pensione di invalidità negatagli nel presupposto di insussistenza del requisito contributivo, ha sollevato, in riferimento all'art. 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 nella parte in cui esclude la corresponsione, da parte dell'I.N.P.S., delle prestazioni assicurative a favore degli esercenti attività commerciali che non abbiano soddisfatto il requisito contributivo non per fatto proprio ma a causa dei ritardi o delle omissioni verificatisi nella procedura diretta alla formazione degli elenchi nominativi e nelle conseguenti attività amministrative dirette alla esazione ed all'accreditamento dei contributi;
che l'I.N.P.S., costituitosi nel giudizio, ha eccepito la irrilevanza della questione in quanto l'omesso versamento dei contributi era imputabile solo ed esclusivamente allo stesso assicurato; nel merito la sua infondatezza in quanto, in base alla legge n. 1397 del 1980, il pagamento anche tardivo dei contributi sana ab initio la posizione contributiva carente e l'assicurato può percepire la prestazione con la normale decorrenza di legge;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha sostenuto l'infondatezza della questione in quanto il preteso ritardo o la disfunzione del procedimento può essere ovviata solo con un intervento legislativo;
considerato che, effettivamente, nella specie, il ritardo del versamento dei contributi é addebitabile al ricorrente, onde il conseguente ritardo nel loro accreditamento non é addebitabile all'Istituto previdenziale;
che, comunque, non é pregiudicato il diritto del ricorrente alle prestazioni assicurative previdenziali, onde la questione é manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma, d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sollevata, in riferimento all'art. 38 Cost., dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 24/03/88.