ORDINANZA N.347
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 3 dicembre 1977, n. 876 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo), convertito nella legge 3 febbraio 1978, n. 18, e prorogato con legge 26 novembre 1979, n. 598 (Ulteriore proroga dell'efficacia delle norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo), promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1983 dal Tribunale di Milano, iscritta al n. 200 dal registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 197 dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 20 ottobre 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1 del d.l. 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge 3 febbraio 1978, n. 18 e prorogato con legge 26 novembre 1978, n. 598, nella parte in cui limita ai settori del commercio e del turismo la possibilità di stipulare contratti di lavoro a termine per far fronte, in alcuni periodi dell'anno, alla intensificazione dell'attività lavorativa alla quale non é possibile sopperire con il normale organico;
che nel presente giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;
considerato che rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta di quei settori relativamente ai quali, stanti le loro peculiari caratteristiche ed esigenze nonchè la necessita di soddisfazione delle più impellenti e pressanti finalità occupazionali, specie giovanili, possa ragionevolmente disporsi una deroga al principio sancito dalla legge n. 230 del 1962, secondo cui i contratti di lavoro, in via generale, devono essere stipulati a tempo indeterminato;
che detta scelta non é sindacabile in sede di giudizio di costituzionalità tranne che sia irrazionale ed assolutamente arbitraria;
che, peraltro, tra i settori posti a confronto dal giudice a quo sussistono nette differenziazioni per cui non può trovare applicazione il precetto dell'art. 3 Cost;
che, pertanto, la questione sollevata é manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 3 dicembre 1977 n. 876, convertito in legge 3 febbraio 1978, prorogato con legge 26 novembre 1979 n. 592, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 24 Marzo 1988.