Ordinanza n.344 del 1988

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ORDINANZA N.344

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e 41 del d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1983 dal Pretore di Salerno, iscritta al n. 701 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 dell'anno 1984;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Salerno, con ordinanza emessa il 22 giugno 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 17 della legge 30 aprile 1962 n. 283, e 41 del d.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, nella parte in cui sanzionano penalmente la omessa tenuta sul luogo di lavoro del libretto di idoneità sanitaria, mentre la totale carenza dello stesso é sanzionata solo in sede amministrativa in forza dell'art. 34 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che ha escluso dalla depenalizzazione tutti i reati previsti dalla legge n. 283 del 1962, ad eccezione di quelli previsti dagli artt. 8 e 14;

che la parte privata non si é costituita, nè ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che la disposizione dell'art. 41 del d.P.R. n. 327 del 1980 ha indubbia natura regolamentare ed in quanto tale non é autonomamente sottoponibile al giudizio della Corte;

che l'art. 17 della legge n. 283 del 1962 espressamente prevede, per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel regolamento generale di esecuzione, adottato, appunto, con il d.P.R. n. 327 del 1980, la pena dell'ammenda;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve ritenersi proposta nei confronti del solo art. 17 della legge n. 283 del 1962, in relazione all'art. 41 del d.P.R. n. 327 del 1980;

che, tuttavia, le situazioni poste a raffronto sono nettamente differenziate in quanto il fatto addebitabile al datore di lavoro ha una gravita maggiore di quello addebitabile al lavoratore, onde la norma censurata non é assolutamente irragionevole e trova adeguata giustificazione nella diversità dell'interesse tutelato;

che, quindi, la questione sollevata appare manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all'art. 41 del d.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 24 Marzo 1988.