Ordinanza n.342 del 1988

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ORDINANZA N.342

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 (Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara), promosso con ordinanza emessa il 6 settembre 1982 dal Pretore di Fermo, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Fermo, con ordinanza emessa il 6 settembre 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, nella parte in cui prevede un differente trattamento tra i marittimi titolari di pensione a carico della Cassa Nazionale di Previdenza Marinara che trovino una nuova occupazione a terra , per i quali la pensione viene ridotta, e quelli che vengono nuovamente imbarcati, per i quali l'erogazione della pensione viene sospesa;

che nel presente giudizio si à costituito l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile e comunque non fondata;

che analoghe conclusioni ha formulato il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel presente giudizio per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato;

considerato che la disposizione impugnata disciplina due ipotesi che pur riferendosi entrambe a marittimi titolari di pensioni a carico della Cassa Nazionale di Previdenza Marinara, sono tra loro nettamente diverse;

che, infatti, in favore dei marittimi titolari di pensione che riprendono la navigazione con imprese soggette all'obbligo di iscrizione alla predetta Cassa, é prevista, al momento della definitiva cessazione della navigazione, la riliquidazione della pensione;

che, viceversa, per i marittimi titolari di pensione che vengano nuovamente occupati a terra alle dipendenze di terzi soggetti all'obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, o a forme sostitutive ed integrative della medesima, non e prevista alcuna riliquidazione della pensione ma solo la possibilità di cumulo tra pensione e reddito da lavoro dipendente con le modalità ed i limiti posti dalle norme sull'assicurazione generale;

che, pertanto, tenuto conto del trattamento normativo complessivo riservato al marittimo titolare di pensione a carico della Cassa Nazionale di Previdenza Marinara, non é ravvisabile alcuna violazione del principio di uguaglianza nella diversa disciplina posta dal legislatore;

che, quindi, la questione appare manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Fermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 24 Marzo 1988.