Ordinanza n.341 del 1988

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ORDINANZA N.341

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge della Provincia di Bolzano 21 agosto 1978 n. 46 (Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti), come modificato dall'art. 2 (recte: art. 1) della legge della Provincia di Bolzano 1° agosto 1980, n. 29, promossi con due ordinanze emesse dal Pretore di Bolzano il 12 febbraio 1982 e il 18 dicembre 1985, iscritte al n. 281 del registro ordinanze 1982 e al n. 186 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 dell'anno 1982 e n. 28/1a s.s. dell'anno 1986.

Visti gli atti di costituzione di Mattana Angelo ed altri, di Bravi Goliardo e della Provincia Autonoma di Bolzano;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che, nel procedimento promosso da Mattana Angelo, Antonio, Rosa e Maria Lucia contro la Provincia Autonoma di Bolzano, avente ad oggetto il pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento richiesta dalla loro de cuius Maria Lazzarotto Mattana e negata dalla Giunta provinciale per non essere stata la defunta sottoposta al prescritto accertamento sanitario, il Pretore di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge della Provincia di Bolzano 1° agosto 1980 n. 29 (recte: dell'art. 30, terzo comma, della legge provinciale di Bolzano 21 agosto 1978 n. 46, come modificato dall'art. 1 della legge della stessa provincia 1° agosto 1980 n. 29), in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che esso determina tra gli eredi del minorato che ha ottenuto il riconoscimento di tale sua condizione prima della morte e quelli del minorato che non lo ha ottenuto;

che i ricorrenti, costituitisi nel giudizio, hanno insistito sulla fondatezza della questione, dipendendo, a loro avviso, detta discriminazione da una circostanza meramente casuale, non sorretta da alcuna giustificazione ragionevole, quale é la maggiore o minore tempestività dell'accertamento medico;

che la Provincia Autonoma ha eccepito l'irrilevanza della questione in quanto la norma richiede l'effettuazione dell'accertamento sanitario, non avvenuto nella specie per la morte dell'interessata verificatasi poco dopo la presentazione della domanda; e nel merito ha sostenuto l'infondatezza della questione stessa per difetto di omogeneità delle situazioni poste a confronto e perchè la stessa legge provinciale n. 29 del 1980 pone, all'art. 2, secondo comma, un termine ragionevole di sei mesi per l'espletamento dell'accertamento tecnico, secondo una valutazione discrezionale rimessa al legislatore;

che nel procedimento proposto da Bravi Goliardo, Giovanni e Luisa, quali eredi di Prearo Annamaria Bravi, contro la Provincia Autonoma di Bolzano, a seguito del rigetto della domanda proposta in sede amministrativa, per ottenere il pagamento dei ratei della pensione o dell'assegno di invalidità spettante alla loro de cuius dal 1° gennaio 1982 al 30 aprile 1983, lo stesso Pretore (R.O. n. 186/86) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge provinciale n. 46 del 1978, come modificato dall'art. 2 (recte: art. 1) della legge provinciale n. 29 del 1980 in riferimento all'art. 24 Cost., in quanto la norma censurata non consente agli eredi della persona asseritamente inabile la possibilità di proseguire l'azione per il riconoscimento del loro diritto qualora la morte di detta persona intervenga dopo la decisione negativa della Commissione sanitaria provinciale e prima del definitivo riconoscimento dello stato di invalidità;

che i ricorrenti, costituitisi nel giudizio, hanno insistito sulla fondatezza della questione rilevando che nella specie vi era già stato l'accertamento medico-legale, che però non aveva riconosciuto la sussistenza di una malattia di grado invalidante;

che la Provincia Autonoma di Bolzano ha, anzitutto, eccepito l'irrilevanza della questione in quanto la signora Prearo Bravi era deceduta dopo che l'accertamento medico-legale aveva avuto esito negativo; e, nel merito, la infondatezza della stessa questione essendo già intervenuto l'accertamento stesso con tale esito;

considerato che le due questioni, siccome connesse, possono essere riunite e decise con un'unica ordinanza;

che non sussiste la violazione dell'art. 3 Cost. denunciata con l'ordinanza del 12 febbraio 1982 (R.O. n. 281/82), essendo nettamente diverse le situazioni poste a raffronto;

che non sussiste nemmeno la violazione del precetto costituzionale (art. 24 Cost.) denunciata con la seconda ordinanza (R.O. n. 186/86) in quanto la stessa norma impugnata consente agli eredi di ottenere l'accertamento degli ulteriori requisiti per la concessione della pensione anche dopo la morte dell'inabile ed anche dopo che l'accertamento medico-legale abbia avuto esito positivo; mentre, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito negativo occorre, prima dell'inizio dell'azione giudiziaria, proporre il ricorso amministrativo ai sensi dell'art . 443 cod. proc. civ. e la sua proposizione sospende il giudizio; sicchè in tale situazione deve ritenersi assicurata la tutela giudiziale del preteso diritto fatto valere;

che, pertanto, le questioni sollevate sono manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 21 agosto 1978 n. 46 come modificato dall'art. 2 (recte: art. 1) della legge della stessa Provincia 1° agosto 1980 n. 29, sollevate dal Pretore di Bolzano, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 24 Marzo 1988.