Ordinanza n.339 del 1988

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ORDINANZA N.339

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordina mento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), in relazione all'art. 56, ultimo comma, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1981 dal Pretore di Reggio Emilia, iscritta al n. 804 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 del 1982.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Reggio Emilia, con ordinanza emessa il 7 ottobre 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, nella parte in cui prevede che l'importo dei contributi figurativi che possono essere riconosciuti per i periodi di assenza dal lavoro a causa di malattia o di infortunio sul lavoro sia calcolato sulla base media, arrotondata per eccesso, dei contributi versati o accreditati per i lavoratori agricoli per le singole assicurazioni nell'anno anteriore a ciascun periodo di assenza, in relazione all'art. 56, ultimo comma, del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, in base al quale l'Istituto assicuratore computa come versati a favore degli interessati i contributi settimanali determinati sulla media dei contributi effettivamente versati, in riferimento:

a) agli artt. 76 e 77 Cost., in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952 n. 218 in quanto il legislatore delegato ha dettato, in materia di contributi figurativi, una disciplina meno favorevole rispetto a quella prevista dalle disposizioni preesistenti che, in base alla legge delega, avrebbe dovuto soltanto riordinare in un testo unico;

b) all'art. 3 Cost., in quanto determina una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori infortunati o ammalati e lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, per i quali i contributi figurativi sono calcolati sulla base della retribuzione cui é riferita l'integrazione salariale;

c) all'art. 38 Cost., in quanto il criterio di determinazione della contribuzione figurativa non é tale da garantire ai lavoratori mezzi di assistenza adeguati in caso di malattia o infortunio;

che si é costituito nel presente giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale chiedendo che le questioni vengano dichiarate manifestamente infondate;

considerato che, quanto alla censura di cui alla lettera a), il lamentato eccesso di delega non sussiste in quanto il criterio adottato dal legislatore delegato per la determinazione dell'importo dei contributi figurativi da riconoscersi per i periodi di assenza dal lavoro a causa di malattia o infortunio, é, da un lato, più favorevole di quello previsto dall'art. 56, u.c., del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, che autorizzava l'Istituto assicuratore a computare come versato il contributo settimanale calcolato sulla base della media dei contributi effettivamente versati, con ciò riferendosi ai contributi versati nel corso dell'intero rapporto assicurativo; e, dall'altro, rispondente al criterio adottato dalla stessa legge n. 218 del 1952, che al fine della determinazione dei contributi figurativi, relativi ai periodi di corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione, ne ha previsto il computo mediante riferimento alla media dei singoli contributi effettivamente versati nel l'ultimo anno anteriore a ciascun periodo di disoccupazione indennizzato;

che, in ogni caso, l'ordinanza di rimessione muove da una erronea interpretazione della disposizione impugnata, non potendosi ritenere che il riferimento ai contributi accreditati per i lavoratori agricoli valga ad estendere ai lavoratori di altri settori l'importo dei contributi relativi a quel settore;

che, quanto alla censura di cui al punto b), la stessa deve essere ritenuta manifestamente infondata in quanto le situazioni poste a confronto dal giudice a quo sono tra loro non omogenee sia dal punto di vista sostanziale, perchè si tratta di ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro subordinato riconducibile a cause differenti, sia dal punto di vista del rapporto assicurativo, giacche nell'un caso si ha solo un versamento virtuale dei contributi figurativi, mentre nell'altro si realizza un vero e proprio versamento delle somme occorrenti per la copertura della relativa contribuzione figurativa;

che la censura di cui al punto c) deve ritenersi assorbita dalle considerazioni svolte in ordine alla reale portata della disposizione impugnata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 56, u.c., del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, sollevata dal Pretore di Reggio Emilia in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nonchè agli artt. 76 e 77 Cost., in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 24 Marzo 1988.