ORDINANZA N.338
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1981 dal Pretore di Bisceglie, iscritta al n. 775 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Re pubblica n. 75 del 1982.
Visto l'atto di costituzione della S.p.A. Banca di Bisceglie;
udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di Bisceglie, con ordinanza emessa il 14 ottobre 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, limitatamente all'inciso <a norma della legge stessa>, in quanto esclude la tutela della reintegrazione nel posto di lavoro e del risarcimento del danno nei casi di nullità del licenziamento diversi da quelli previsti dalla legge 15 luglio 1966, n. 604;
che innanzi alla Corte si é costituita la Banca di Bisceglie S.p.A., che ha eccepito la inammissibilità della questione ed ha, comunque, chiesto che la stessa venga dichiarata non fondata;
considerato che questione identica, pur se riferita all'intero testo dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, in riferimento alla ipotesi di nullità del licenziamento per violazione dell'art. 15 della stessa legge, e stata dichiarata non fondata da questa Corte con le sentenze nn. 204 del 1982 e 17 del 1987, in quanto <secondo anche l'ormai costante indirizzo giurisprudenziale, l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, nell'ambito del la disciplina del rapporto di lavoro, non e ne speciale ne eccezionale ma dotato di forza espansiva che lo rende riferibile ed applicabile anche a casi diversi da quelli in esso contemplati e tuttavia ad essi però assimilabili sotto il profilo della identità di ratio>;
che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati profili nuovi tali da indurre a differenti conclusioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Bisceglie con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 24/03/88.