ORDINANZA N.336
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudic:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), promossi con ordinanze emesse il 2 febbraio 1981 dal Pretore di Genova, l'8 febbraio 1981 ed il 23 aprile 1982 dal Pretore di Camerino, il 28 gennaio 1983 dal Pretore di Oristano e il 10 febbraio 1984 dal Pretore di Firenze, iscritte rispettivamente al n. 264 del registro ordinanze 1981, ai nn. 179 e 385 del registro ordinanze 1982, al n. 229 del registro ordinanze 1983 e al n. 1346 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1981, nn. 248 e 310 dell'anno 1982, n. 212 dell'anno 1983 e n. 119 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S.;
udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che i Pretori di Genova (R.O. n. 264/1981), di Camerino (R.O. nn. 179 e 385/1982), di Oristano (R.O. n. 229/1983), di Firenze (R.O. n. 1346/1984), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 25, primo comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153 e 18, secondo comma, della legge 26 ottobre 1957 n. 1047 nella parte in cui escludono il diritto delle vedove di coltivatori diretti alla pensione di riversibilità nel caso in cui l'assicurato abbia maturato il diritto a pensione anteriormente al 1° gennaio 1970 e la vedova fruisca di pensione diretta nella stessa gestione speciale, in riferimento agli artt. 3, 35, 38 Cost. per la disparità di trattamento ai fini della tutela assicurativa e previdenziale tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi e della disciplina del cumulo tra pensioni dirette e pensioni indirette o di riversibilità;
che, come già affermato da questa Corte (sent. n. 33 del 1975), la diversità dei regimi assicurativi e previdenziali previsti per i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti trova adeguata e ragionevole giustificazione nella diversità dei rapporti di lavoro e che la parificazione e l'ampliamento delle tutele costituisce una scelta di politica legislativa che postula una ragionevole gradualità in relazione anche alle disponibilità finanziarie e alle esigenze di bilancio per la spesa e l'aggravio che importa;
che, pertanto, la questione é manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 25 della legge 30 aprile 1969 n. 153 e 18 della legge 26 ottobre 1957 n. 1047, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 38 Cost., dai Pretori di Genova, Camerino, Oristano e Firenze con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 24 Marzo 1988.