SENTENZA N.335
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso dalla Regione Sicilia notificato il 26 settembre 1986, depositato in Cancelleria il 10 ottobre successivo ed iscritto al n. 42 del Registro ricorsi 1986, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 30 luglio 1986, avente ad oggetto: <Norme sull'afflusso degli autoveicoli sulle isole di Filicudi, Panarea e Stromboli>.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;
uditi l'avv. Giuseppe Fazio per la Regione Sicilia e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato in diritto
L'articolo unico della legge 20 giugno 1966 n. 599, in tema di <Limitazioni della circolazione stradale nelle piccole isole>, attribuisce al Ministro dei Lavori Pubblici, d'intesa con il Ministro per il Turismo e lo Spettacolo, previo parere delle Amministrazioni comunali interessate e delle locali aziende di turismo, il potere di vietare, durante i mesi di più intenso movimento turistico, l'accesso agli autoveicoli non appartenenti a persone comprese nella popolazione stabile delle piccole isole, dove si trovino Comuni dichiarati di soggiorno e cura e dove la rete stradale extraurbana non superi i venti chilometri.
Tale disciplina, ai fini della soluzione del conflitto in esame, va correlata a quanto, in tema di turismo, viene previsto dallo Statuto della Regione Siciliana e dalle conseguenti norme di attuazione.
Per quanto concerne lo Statuto (R.D.L.vo 15 maggio 1946 n. 455) vale, in particolare, il richiamo all'art. 14 lett. n), dove il <turismo> risulta elencato nell'ambito delle materie conferite alla competenza legislativa esclusiva della Regione, nonchè all'art. 20, che affida al Presidente ed agli assessori regionali le funzioni esecutive ed amministrative concernenti tale materia.
Queste previsioni trovano il loro completamento nelle norme di attuazione emanate in tema di turismo ed in particolare nell'art. 2 del D.P.R. 30 agosto 1975-recante <Modificazioni ed integrazioni alle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di turismo>-dove si attribuisce alla Regione siciliana l'esercizio delle funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo, di industria turistica e di vigilanza alberghiera.
Tali norme regolatrici dell'autonomia siciliana nella materia in esame, mentre non intaccano il particolare potere di divieto conferito dalla legge n. 599 del 1966 al Ministro per i lavori pubblici - stante la riserva di competenza statale in tema di limiti generali alla libertà di circolazione-vengono, invece, sicuramente a incidere nel meccanismo dell'intesa, sostituendo alla competenza del Ministro per il turismo e lo spettacolo quella dell'Assessore regionale al turismo. In altri termini, e la particolare proiezione dell'interesse turistico entro la sfera del territorio regionale che conduce ad innovare uno degli elementi del rapporto procedimentale delineato dalla legge statale, con una trasformazione del procedimento di concertazione da interorganico in intersoggettivo e con la conseguente previsione di una particolare forma di collaborazione tra Stato e Regione ispirata al contemperamento dei diversi interessi in gioco.
Le considerazioni che precedono inducono, dunque, a ritenere il ricorso fondato. Nè possono di contro assumere valore i richiami espressi nella memoria dell'Avvocatura dello Stato all'istituto del <silenzio-assenso> o ai motivi di urgenza, dal momento che mancano, con riferimento al caso in esame, previsioni normative in grado di conferire un significato implicitamente adesivo al comportamento omissivo tenuto dalla Regione ricorrente o di legittimare un potere di sostituzione da parte dello Stato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara che non spetta al Ministro dei Lavori Pubblici adottare i provvedimenti limitativi della circolazione stradale nelle isole di Filicudi, Panarea e Stromboli, di cui all'articolo unico della l. 20 giugno 1966 n. 599, senza che sia previamente intervenuta un'intesa con gli organi competenti della Regione siciliana;
b) annulla, di conseguenza, il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici emanato, di concerto con il Ministro del Turismo e dello Spettacolo, il 30 luglio 1986 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 1986, avente a oggetto <Norme sull'afflusso degli autoveicoli nelle isole di Filicudi, Panarea e Stromboli>.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Enzo CHELI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 24 Marzo 1988.