ORDINANZA N.324
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della disciplina relativa alla dichiarazione di delinquenza abituale e dell'art. 109, primo capoverso, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1985 dal Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Firenze, iscritta al n. 847 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 prima s.s. dell'anno 1986.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Firenze con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina relativa alla dichiarazione di <delinquenza abituale> nonchè dell'art. 109, primo cpv., c.p., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., rilevando che:
a) la <disciplina relativa alla dichiarazione di delinquenza abituale> sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede la ultrattività nel tempo della qualificazione di pericolosità che si esprime nella dichiarazione stessa, nonchè nella parte in cui prevede una durata senza limiti di tempo dei vari e gravi effetti che ad essa conseguono.
b) L'art. 109, primo cpv., c.p. sarebbe costituzionalmente illegittimo nella parte in cui stabilisce che la dichiarazione di abitualità può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena.
Considerato che a seguito dell'emanazione dell'ordinanza é entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, con la quale é stata introdotta una nuova disciplina in tema di accertamento della pericolosità ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza;
che occorre quindi che il giudice a quo proceda ad una nuova valutazione della rilevanza della questione proposta.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ettore GALLO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 17 Marzo 1988.