Ordinanza n.323 del 1988

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ORDINANZA N.323

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1985 dal Pretore di Sampierdarena, iscritta al n. 429 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 bis dell'anno 1985;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice Relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Pretore di Sampierdarena, con ordinanza 7 febbraio 1985, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 cod. pen. per contrasto con gli art.li 2, 3, 27 e XII disp. trans. Costituzione;

che, nella diffusa e perspicua motivazione, tutta ispirata ad un profondo sentimento di dedizione ai valori della Costituzione democratica della Repubblica, sostiene il Pretore, in buona sostanza, che la fattispecie impugnata tutela un bene giuridico tipicamente fascista, quale l'obbedienza cieca e assoluta, la sottomissione, la prona ossequiosità del suddito a fronte di colui che incarna il potere, in guisa da ledere diritti fondamentali del cittadino (art. 2), e la stessa norma XII delle disp. transitorie;

che-sempre ad avviso dal Pretore-non vi sarebbe alcuna razionalità nel tutelare così duramente il dipendente dello Stato o di altri enti pubblici rispetto agli altri lavoratori, compresi i dipendenti privati, perchè in tal modo verrebbe violato il principio di uguaglianza (art. 3);

che, infine, dovendosi escludere che colui che offende il pubblico ufficiale intenda ledere altresì il prestigio dello Stato, la sanzione comminata risulta assolutamente sproporzionata al disvalore del fatto, e perciò del tutto inadeguata a raggiungere le finalità di risocializzazione che l'art. 27 Cost. prevede;

che nessuno si é costituito nel giudizio innanzi a questa Corte, nè ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che questa Corte, con sent. 19 luglio 1968 n. 109, aveva già dichiarata infondata, sotto il profilo degli art.li 1 e 3 Cost., la questione ora risollevata;

che già in allora la Corte aveva riconosciuto che la disciplina legislativa dell'oltraggio, cosi come delineata dal codice Rocco, <troppo risente dell'ideologia del regime dal quale ebbe origine>, particolarmente quanto all'entità della pena: la quale, però, non é tale da non riuscire sorretta da qualche giustificazione, in guisa da incrinare i poteri discrezionali del legislatore nella valutazione della congruenza fra reato e pena affidata a criteri di politica legislativa;

che, infatti, non ha inteso il legislatore di tutelare una categoria di lavoratori ritenuti superiori perchè dipendenti del lo Stato, ma soltanto di proteggere quello speciale <status> che viene conferito in considerazione delle attribuzioni e dei poteri ad essi affidati: status che, peraltro, e poi anche fonte di aggravamento di responsabilità ogniqualvolta la qualità in parola viene assunta ad elemento costitutivo (reati propri) o a circostanza aggravante di talune fattispecie;

che, pertanto, abbia o non il cittadino l'intento di offendere il prestigio della pubblica amministrazione, e alla obbiettiva lesione del prestigio che e nell'esercizio della pubblica funzione che il legislatore ha riguardo, o alla causa dell'offesa, che proprio in quella funzione ha trovato origine: e ciò al fine di evitare che, nel diffondersi del dileggio o della irrisione, la funzione stessa venga svilita al punto da favorire la generale inosservanza;

che, proprio per questo, é stata però ripristinata la scriminante conosciuta dalla democrazia liberale prefascista, per la quale la tutela vien meno ogniqualvolta il pubblico ufficiale stesso, con il suo comportamento, tradisce le finalità che la pubblica amministrazione intendeva perseguire attraverso la pubblica funzione, talchè oggi non può più affermarsi che la disciplina normativa sia ancora completamente ispirata al principio autoritario del travolto regime, al punto da contrastare con la XII Disposizione della Costituzione, peraltro da definirsi <finale> e non <transitoria>;

che, tuttavia, come bene ha rilevato il Pretore, rimane sicuramente, specie in talune ipotesi di fatto, una effettiva sproporzione fra sanzione comminata e disvalore del fatto, tanto che lo stesso legislatore ha tentato di darsene carico, attraverso le due successive commissioni ministeriali del 1945 e del 1956, fino a proporre una lieve pena pecuniaria quando il fatto oltraggioso risulti di lieve entità;

che, però, tutto ciò conferma che si tratta di prerogativa del legislatore, anche se non può non osservarsi che, per rendere più congrue le pene, non é necessario attendere la riforma generale del codice penale, in ritardo di quarantatrè anni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 cod. pen., sollevata dal Pretore di Sampierdarena, con ordinanza 7 febbraio 1985, con riferimento agli art.li 2, 3, 27 e XII Disp. finale delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 17 Marzo 1988.