ORDINANZA N.314
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita, la vecchiaia ed i superstiti), promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1985 dal Pretore di Roma, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232- bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza del 15 marzo 1985, ha denunciato - in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione - l'art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nella parte in cui dispone che il <datore di lavoro, che non provveda al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provveda in misura inferiore a quella dovuta>, é sempre obbligato al pagamento <di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, senza tener conto (e senza consentire che l'istituto previdenziale possa tener conto) delle ragioni dell'inadempimento e dell'elemento soggettivo del debitore>;
che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, costituitosi in giudizio, ha chiesto che la questione venga dichiarata non fondata e, con successiva memoria, che gli atti siano restituiti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza;
e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, é entrato in vigore il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, il cui art. 1 detta, per quanto riguarda il ritardato o non completo versamento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, una nuova disciplina, caratterizzata dall'applicazione di una sanzione pecuniaria di entità crescente in relazione all'entità dell'illecito;
e che, a norma del terzo comma del predetto art. 1, <Per i contributi e premi dovuti a tutto il 20 luglio 1985 le disposizioni del comma 1 si applicano qualora i soggetti, ai quali per detti contributi e premi non siano state accordate rateazioni, non provvedano al loro versamento entro il 20 febbraio 1986>;
che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 17 Marzo 1988.