Sentenza n.310 del 1988

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SENTENZA N.310

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, secondo comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1986 dal T.A.R. per la Sicilia Sezione staccata di Catania sui ricorsi riuniti proposti da Rascona Concetta contro l'Università degli Studi di Messina ed altro, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22/1a s.s. dell'anno 1987;

visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione;

udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

udito l'Avvocato dello Stato Carlo Tonello per l'Amministrazione della Pubblica Istruzione.

Considerato in diritto

l. -La questione sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., non é fondata.

L'art. 7, dodicesimo comma, della legge delega 21 febbraio 1980, n. 28 per il riordinamento della docenza universitaria, dispone: <I contratti, gli assegni, le borse di studio, gli incarichi e le supplenze di cui all'ottavo comma sono prorogati per coloro che erano in servizio al 31 ottobre 1979 fino all'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità e, per coloro che sono dichiarati idonei, fino all'inquadramento in ruolo. Se l'interessato non presenta domanda per partecipare al giudizio di idoneità nella prima tornata, il relativo rapporto é risolto di diritto.

Tale rapporto é risolto di diritto anche per coloro che non superano il giudizio di idoneità neppure nella seconda tornata>.

Da tale complesso di disposizioni si argomenta chiaramente che, salva l'eccezione prevista nel precedente comma nono, il rapporto di servizio in corso é un presupposto di legittimazione a partecipare al giudizio di idoneità, coerentemente con la funzione di questo di consentire, in via eccezionale, l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori del personale universitario precario addetto alla ricerca scientifica e a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali.

Pertanto gli interessati che non hanno partecipato alla prima tornata dei giudizi di idoneità, con conseguente estinzione ope legis del loro rapporto di servizio alla scadenza del termine di presentazione della domanda, non sono legittimati a partecipare alla seconda tornata, appunto per difetto di titolo. In altre parole, come correttamente ha interpretato l'art. 59, secondo comma, del decreto delegato 11 luglio 1980, n. 382, la seconda tornata é prevista dalla legge delega come prova d'appello, in funzione di repechage per coloro che, avendo partecipato alla prima tornata, non abbiano conseguito il giudizio di idoneità.

L'opposta interpretazione sostenuta nell'ordinanza di rimessione é confutabile anche con l'argomento della reductio ad absurdum.

Se l'art. 7, comma dodicesimo, della legge n. 28 avesse voluto scindere l'estinzione del rapporto, collegata alla mancata partecipazione alla prima tornata, dalla perdita della legittimazione a partecipare alla seconda tornata , la norma produrrebbe una irrazionale disparità di trattamento tra coloro che non hanno presentato domanda di partecipazione alla prima tornata e coloro che, avendola presentata, non hanno conseguito il giudizio di idoneità: pur essendo, per ipotesi, legittimati gli uni e gli altri a partecipare alla seconda tornata, e quindi entrambi bisognosi di sostegno economico per l'ulteriore periodo di preparazione, tale sostegno sarebbe negato ai primi dalla norma che solo per essi dispone l'immediata estinzione del rapporto.

2. - A rincalzo della sua tesi il giudice a quo richiama il comma nono dell'art. 7, che prevede una categoria di soggetti per i quali la legittimazione a partecipare al giudizio di idoneità non é legata alla titolarità attuale di un rapporto di servizio con l'Università. L'argomento é inconferente. Concorrendo i requisiti ivi indicati, il comma nono equipara il personale universitario precario già cessato dal servizio a quello ancora in servizio alla data in cui vengono banditi i giudizi di idoneità. Ma anche per questa categoria vale poi il limite risultante dal comma dodicesimo, per cui sono esclusi dalla seconda tornata coloro che, avendone diritto, non hanno domandato di partecipare alla prima.

3.-L'interpretazione che fa emergere questo limite trova conferma anche sul piano dell'interpretazione storica. L'art. 7, comma dodicesimo, del disegno di legge delega per il riordino della docenza universitaria nel testo inizialmente approvato dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 1979, nella parte che qui interessa, disponeva semplicemente: <Se l'interessato non presenta domanda per partecipare al giudizio di idoneità, il relativo rapporto e risolto di diritto>. Non era prevista l'estinzione automatica del rapporto per coloro che no n presentassero domanda di partecipazione alla prima tornata. Cosi formulata, la norma avrebbe potuto essere interpretata nel senso che la seconda tornata dei giudizi di idoneità fosse aperta sia, come prova di appello, a coloro che avessero partecipato senza successo alla prima, sia, come unica prova senza appello, a coloro che alla prima non si fossero presentati.

Proprio per impedire una simile interpretazione, che avrebbe introdotto una facoltà di scelta tra due opzioni manifestamente squilibrate, il Senato ha ripristinato il testo originario del disegno di legge proposto dal Governo, che e poi divenuto il testo di legge definitivo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, secondo comma, del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382 (<Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica>), sollevata, in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., dal T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Luigi MENGONI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 17 Marzo 1988.