SENTENZA N.308
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 70 del D.P.R. 14 febbraio 1975, n. 37 (rectius 29 marzo 1973, n. 156, <Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni>) promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1983 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra T.S.M. Compagnie d'Assurances Transports e la s.p.a. Reggiani Blort, iscritta al n. 796 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 dell'anno 1984;
visto l'atto di intervento del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Considerato in diritto
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, terzo comma, del d.p.r. n. 156 del 1973, sollevata dal Tribunale di Milano, é inammissibile per difetto di rilevanza.
Il terzo comma citato continua il discorso del comma precedente, riferito esclusivamente all'assicurazione <convenzionale>, e lo completa introducendo in questa ipotesi, e soltanto in essa, la distinzione tra perdita totale e perdita parziale del pacco. Tale distinzione non e applicabile nel caso di specie, posto che la spedizione del pacco di orologi in causa, definito nell'ordinanza di rimessione come <merce di ingente valore)>, rientrava nell'ipotesi di assicurazione <obbligatoria>. Invero, secondo l'interpretazione dell'Avvocatura dello Stato, condivisa dalla Corte, l'elenco contenuto nel primo comma dell'art. 84 del d.p.r. cit. é rappresentativo di una categoria generale comprendente <carte e oggetti aventi un valore oggettivamente misurabile e verificabile>, mentre l'assicurazione <convenzionale> riguarda il <caso in cui il mittente annetta una particolare importanza al contenuto del pacco si da volerlo assicurare, ma il valore e conseguentemente il danno suscettibile di derivare dalla sua perdita non e altrettanto oggettivamente misurabile>.
Poichè il valore degli orologi in questione era <oggettivamente misurabile e verificabile> in base al listino dei prezzi all'ingrosso della ditta che aveva spedito il pacco assicurato, il risarcimento dei danni, nei limiti del valore dichiarato, e dovuto anche in caso di perdita parziale, a norma del primo comma dell'art. 70.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156 (<Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni>) sollevata dal Tribunale di Milano, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/03/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Luigi MENGONI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 17 Marzo 1988.