Sentenza n.306 del 1988

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SENTENZA N.306

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del d.P.R. 3 luglio 1982, n. 515, recante: <Attuazione della direttiva CEE n. 75/440 concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile>, promossi con ricorsi dei Presidenti delle Giunte provinciali di Trento e Bolzano, notificati il 3 settembre 1982, depositati in cancelleria il 9 settembre successivo ed iscritti ai nn. 37 e 38 del registro ricorsi 1982.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

uditi l'avv. Sergio Panunzio per le Province Autonome di Trento e Bolzano e l'avv. dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato in diritto

l. -Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno impugnato il d.P.R. 3 luglio 1982, n. 515 (Attuazione della direttiva CEE n. 75/440 concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile), nel suo complesso, e specificamente gli artt. 2, 3, 8, comma primo, e 9 dello stesso decreto, per violazione degli artt. 8, nn. 6, 17 e 24, 9, nn. 9 e 10, 14, 16 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione.

I due giudizi, per l'identità della normativa impugnata e dei parametri invocati, si prestano ad essere riuniti e definiti con unica decisione.

2. -Il d.P.R. n. 515 del 1982 é stato emanato in base alla legge di delega 9 febbraio 1982, n. 42, per attuare la direttiva CEE n. 75/440 in materia di qualità delle acque potabili, direttiva la cui dichiarata finalità é quella di <fissare in comune> i requisiti qualitativi minimi per le acque superficiali destinate alla produzione di acque potabili in ragione della necessita di tutelare la salute umana.

Muovendosi in tale specifico e ben definito ambito, il decreto impugnato ha per oggetto i requisiti di qualità delle acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione (art. 1); dispone la suddivisione delle acque in tre categorie (A1, A2 e A3) qualitativamente decrescenti, alle quali corrispondono, per le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche, determinati valori-limite, suscettivi di deroghe in casi particolari, purchè da queste non derivi danno per la salute pubblica (artt. 4 e 5); prevede distinti trattamenti di potabilizzazione delle acque di intensità proporzionata al livello qualitativo della categoria di appartenenza (art. 4); riserva allo Stato l'approvazione di nuove utilizzazioni di acque di qualità inferiore alla categoria A3 (art. 8); assegna al Ministro della sanità l'emanazione delle disposizioni tecniche di rilevamento e analisi (art. 9); ripartisce tra Stato e Regioni le funzioni amministrative in materia (artt. 2 e 3).

3.-Avuto riguardo all'obbiettivo conseguito dalla direttiva CEE (tutela della salute umana) ed alla conseguenziale sfera di operatività del d.P.R. n. 515 del 1982, ristretta alla classificazione e al trattamento delle acque per esigenze di ordine igienico-sanitario, del tutto incongruo appare il riferimento, operato dalle Province ricorrenti, alle rispettive competenze esclusive in tema di <tutela del paesaggio>, di <viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale> e di <opere idrauliche> (art. 8, nn. 6, 17 e 24, dello Statuto).

Infatti, la normativa censurata non interferisce in alcun modo sulla realizzazione di opere pubbliche attinenti alla distribuzione delle acque (acquedotti) o di altre opere concernenti il buon regime dei corsi d'acqua per esigenze di sicurezza, nè prevede interventi che possano riflettersi sull'assetto del paesaggio. Nè la normativa in questione prevede interventi di difesa delle acque dall'inquinamento al di fuori delle specifiche esigenze della potabilità, sicchè é incongruo anche il riferimento all'art. 5 d.P.R. n. 381 del 1974, recante norme di attuazione dello Statuto in materia urbanistica e di opere pubbliche.

4.-L'indagine va pertanto limitata alla dedotta violazione delle competenze, di tipo concorrente, delle Province concernenti le materie dell'<igiene e sanità> (art. 9, n. 9, dello Statuto) e della <utilizzazione delle acque pubbliche> (art. 9, n. 10, dello Statuto stesso), questa, peraltro, toccata dalla normativa impugnata in stretta connessione con le specifiche esigenze della potabilità e quindi con la materia dell'igiene e sanità.

Al riguardo deve anzitutto osservarsi che, venendo in esame competenze non primarie delle province, le stesse subiscono non soltanto il limite del rispetto degli obblighi internazionali dello Stato - fra i quali devono ritenersi compresi, a tale effetto, quelli comunitari-ma anche quello dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 5 dello Statuto).

Ora, poichè, come or ora rilevato, il decreto n. 515 del 1982 concerne la regolamentazione delle acque potabili quale bene essenziale per l'alimentazione umana, come tale meritevole di particolari cautele sotto il profilo igienico-sanitario, non vi é dubbio che il decreto, nel fissare i requisiti minimi di qualità delle acque potabili, attua non soltanto la direttiva CEE, ma anche il principio fissato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario. Tale principio ha per oggetto l'uniformità di condizioni e garanzie di salute nell'intero territorio della Repubblica, e prevede, a tal fine, l'emanazione, mediante legge dello Stato, di norme di coordinamento dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale, ed inoltre l'emanazione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di misure di coordinamento volte a fissare ed a rivedere periodicamente i limiti di tollerabilità relativi alla concentrazione di fattori inquinanti e alla esposizione ai medesimi. Il decreto impugnato costituisce, per un verso, normativa di attuazione di obblighi comunitari e, per altro verso, atto di coordinamento mediante legge in materia di igiene e sanità, ed anzi, sotto questo secondo profilo, realizza una ulteriore garanzia rispetto a quella richiesta dall'art. 4 della legge n. 833 del 1978, in ragione dello strumento adottato (la legge in luogo dell'atto amministrativo).

Infondatamente, pertanto, le Province ricorrenti ritengono invasa la propria competenza concorrente in tema di <igiene e sanità>, che, al contrario, la normativa impugnata limita legittimamente.

Quanto alla disposizione (art. 9) che assegna allo Stato la determinazione delle norme tecniche di rilevamento ed analisi, essa si pone in stretta correlazione con il suindicato principio di uniformità risultante dall'art. 4 della legge n. 833 del 1978, poichè solo l'uniformità delle metodiche di indagine può condurre ad uniformità di risultati e quindi ad assicurare la omogeneità di condizioni igienico-sanitarie.

Nè può ritenersi lesiva della competenza provinciale in tema di <utilizzazione delle acque pubbliche> la disposizione (art. 8, comma primo) che subordina all'approvazione dello Stato le nuove utilizzazioni di acque con caratteristiche inferiori a quelle minimali (proprie della categoria A3), poichè anche in tale evenienza viene in risalto una specifica esigenza di salute pubblica, da valutare secondo criteri di tendenziale uniformità di livello di condizioni igienico-sanitarie (al di fuori, quindi, degli obbiettivi programmatori del piano generale di utilizzazione delle acque di cui all'art. 14, comma terzo, dello Statuto).

Infine, quanto al censurato riparto di funzioni tra Stato e Province (artt. 2 e 3), sarà sufficiente notare come le funzioni attribuite allo Stato siano strettamente correlate all'attuazione necessariamente unitaria-del più volte richiamato principio dell'uniformità delle condizioni di salute sull'intero territorio (predisposizione di criteri e metodiche di rilevamento; redazione del piano generale di risanamento delle acque destinate alla potabilizzazione; modifica e adeguamento dei valori limite), nonchè funzioni di indirizzo e coordinamento rese indispensabili da esigenze inerenti all'osservanza della direttiva comunitaria (impegno degli Stati a migliorare, entro dieci anni, la qualità delle acque), sicchè nessuna invasività é prospettabile.

5. -Del pari infondata si palesa la dedotta violazione dell'art. 76 Cost., per asserita inosservanza del criterio della salvezza delle competenze delle Province autonome fissato dalla legge di delega (art. 3, comma secondo), in quanto il decreto, per quanto sopra esposto, non ha deviato dal criterio stesso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 3 luglio 1982, n. 515 (Attuazione della direttiva CEE n. 75/440 concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acque potabili) nel suo complesso e degli artt. 2, 3, 8, comma secondo, e 9 dello stesso decreto, sollevate dalle Province di Trento e Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe, per violazione degli artt. 8, nn. 6, 17 e 24, 9, nn. 9 e 10, 14, 16 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione dello Statuto, nonchè dell'art. 76 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 17 Marzo 1988.