ORDINANZA N.296
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652, convertito in legge 11 agosto 1939 n. 1249 e modificato dall'art. 2, n. 12, del d.lgs. 8 aprile 1948 n. 514 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), promosso con ordinanza emessa il 17 luglio 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 200 dell'anno 198l.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla società Hega Anstalt ed avente ad oggetto la classificazione di una casa colonica ai fini della valutazione della relativa rendita catastale la Commissione tributaria di primo grado di Firenze, con ordinanza del 17 luglio 1980 (reg. ord. n. 204 del 1981), sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652, conv. in l. 11 agosto 1939 n. 1249, come sostituito dall'art. 2 d.lgs 8 aprile 1948 n. 514, in quanto non impone, per la valutazione delle singole unita immobiliari da parte dell'ufficio tecnico erariale, l'obbligo di motivazione;
che alla Commissione tale mancata prescrizione sembrava pregiudicare l'esercizio dei diritti del contribuente, cosi violando l'art. 24 Cost., e sembrava altresì dar luogo ad un'ingiustificata disparità di trattamento (art. 3 Cost.) rispetto a quanto avveniva per le imposte dirette, relativamente alle quali gli avvisi d'accertamento dovevano essere sempre motivati per legge.
Considerato che l'assenza di previsione esplicita, nella norma impugnata, dell'obbligo di motivazione delle classificazioni operate dall'ufficio tecnico erariale non significa che la motivazione stessa non debba, almeno implicitamente, esservi manifestata: infatti il difetto di essa ben può integrare un vizio di legittimità dei provvedimenti amministrativi valutativi;
che la censura di violazione del principio di eguaglianza e palesemente inconsistente, non potendo assimilarsi le classificazioni catastali agli accertamenti in materia di imposte dirette;
che anche l'art. 24 Cost. é male invocato, in quanto la norma impugnata non ha alcuna efficacia processuale e perciò non attiene alla difesa <in giudizio> dei diritti;
che in conclusione le questioni debbono essere dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 e 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652, conv. in l. 11 agosto 1939 n. 1249, come sostituito dall'art. 2 d.lgs. 8 aprile 1948 n. 514, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/02/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco SAJA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 10 Marzo 1988.