Ordinanza n.293 del 1988

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ORDINANZA N.293

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), degli artt. 64, comma primo, lett. a) e 67 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), 57, comma primo, lett. a), 58, 70 e 86, ultimo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), 12 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 l. 23 settembre 1981 n. 533), promossi con ordinanze emesse il 22 febbraio 1983 dalla Corte dei conti, sul ricorso proposto da MACCIÒ Luigia, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 274 dell'anno 1983 e il 5 maggio 1983 dalla Corte dei conti - Sezione IV giurisdizionale - sul ricorso proposto da GALLO Carlo, iscritta al n. 900 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 22 febbraio 1983 (ord. n. 413/1983) la Corte dei conti, sez.II giurisdizionale per le pensioni di guerra, sul ricorso proposto da Macciò Luigia, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale <dell'art. 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648; dell'art. 67 della legge 18 marzo 1968, n. 313; degli artt. 58, 70 e 86 - ultimo comma - del T.U. approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e del connesso art. 12 del d.P.R. 18 gennaio (recte 30 dicembre) 1981, n. 834, per violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui, nei riguardi di genitori di militari morti per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o di civili deceduti per fatto di guerra, senza aver lasciato coniuge o figli con diritto a pensione, negano la concessione del trattamento privilegiato di guerra, a causa delle condizioni economiche dei genitori medesimi>;

che con ordinanza emessa il 5 maggio 1983 (ord. n. 900/1983) la Corte dei conti, sez. IV giurisdizionale ordinaria, sul ricorso proposto da Gallo Carlo, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli

che la natura sostanzialmente risarcitoria del trattamento pensionistico di guerra, invocata dai rimettenti, non implica per le connaturali peculiarità proprie di un beneficio posto a carico della collettività, e pur dovendosi ad esso riconoscere l'estrinsecazione di un principio solidaristico, identità assoluta nelle caratteristiche e negli effetti giuridici connessi, rispetto alla pura obbligazione civilistica di risarcimento;

talchè detta (peculiare) natura risarcitoria non rende di per sè irrazionali condizioni e limiti posti dal legislatore per il conseguimento del beneficio, quando nell'esercizio della sua discrezionalità abbia esteso la provvidenza in parola al di la del naturale ambito dei diretti destinatari di essa (coniuge e figli) nel caso in cui questi ultimi manchino, fino a comprendere, cioé, anche altri aventi diritto quali, come in fattispecie, i genitori;

che in effetti, alla luce di tale precisazione, l'aver fatto riferimento, per le suddette categorie di soggetti, ad un effettivo stato di bisogno (stato di inabilita, disagiate condizioni economiche) quale condizione di ammissibilità al beneficio, ovvero l'aver ritenuto di voler concedere il trattamento pensionistico a prescindere da tale condizione a chi abbia perso l'unico figlio o più figli per dette cause, appare frutto di scelte sufficientemente razionali, le quali, per la loro discrezionalità, sfuggono al sindacato di questa Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), degli artt. 64, primo comma, lett. a) e 67 della legge 18 marzo 1968 n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), 57, primo comma, lett. a), 58, 70 e 86, ultimo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), 12 d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 l. 23 settembre 1981 n. 533), sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 10 Marzo 1988.