ORDINANZA N.292
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 204, ultimo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1984 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Napoli nel procedimento di esecuzione nei confronti di Liberti Vincenzo, iscritta al n. 1108 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38-bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 9 gennaio 1986, ha sollevato in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 27 e 111 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 204, ultimo comma, del codice penale, <in quanto non consente di applicare le misure di sicurezza in base ad una valutazione in concreto> della pericolosità del soggetto;
considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, é entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, il cui art. 31 dispone:
a) <L'articolo 204 del codice penale é abrogato> (primo comma);
b) <Tutte le misure di sicurezza personale sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto é persona socialmente pericolosa> (secondo comma);
e che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/02/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 10 Marzo 1988.