ORDINANZA N.289
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. 1), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Novara, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che su ricorso presentato da Tibaldi Nando, la Commissione tributaria di primo grado di Novara con ordinanza del 3 ottobre 1983 (reg. ord. n. 343 del 1984) sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lettera 1) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui prevede che la deduzione dei premi per l'assicurazione sulla vita é ammessa a condizione che il contratto di assicurazione non consenta per il periodo di durata minima di cinque anni la concessione di prestiti;
che secondo la Commissione la disposizione impugnata sembrava creare un disparità di trattamento tra il contribuente, parte di un contratto con cui, per il periodo minimo di cinque anni, non era consentita la concessione di prestiti, ed il contribuente titolare, come il ricorrente, della facoltà di fruire di detta concessione, ma della quale in concreto non si era avvalso per il periodo considerato;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo che la questione fosse dichiarata inammissibile ovvero infondata.
Considerato che la questione sollevata dal giudice a quo é manifestamente inammissibile, rientrando nel potere discrezionale del legislatore, da esercitare secondo scelte economico-sociali, la determinazione della portata di una agevolazione tributaria nonchè dei criteri più opportuni per la sua applicabilità;
che la scelta suindicata non é per nulla irrazionale, in quanto ha la finalità di indirizzare, con la stipulazione della polizza assicurativa, il denaro al risparmio, considerato quale valore costituzionalmente protetto (art. 47 Cost.), finalità che verrebbe elusa se, successivamente alla stipulazione dell'assicurazione il soggetto, contraendo dei prestiti, sottraesse interamente o parzialmente somme il cui trattamento fiscale privilegiato si fonda appunto sulla loro destinazione al risparmio.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. 1) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Novara con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/02/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco SAJA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 10/03/88.