Ordinanza n. 289 del 1988

ORDINANZA N.289

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. 1), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Novara, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che su ricorso presentato da Tibaldi Nando, la Commissione tributaria di primo grado di Novara con ordinanza del 3 ottobre 1983 (reg. ord. n. 343 del 1984) sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lettera 1) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui prevede che la deduzione dei premi per l'assicurazione sulla vita é ammessa a condizione che il contratto di assicurazione non consenta per il periodo di durata minima di cinque anni la concessione di prestiti;

che secondo la Commissione la disposizione impugnata sembrava creare un disparità di trattamento tra il contribuente, parte di un contratto con cui, per il periodo minimo di cinque anni, non era consentita la concessione di prestiti, ed il contribuente titolare, come il ricorrente, della facoltà di fruire di detta concessione, ma della quale in concreto non si era avvalso per il periodo considerato;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo che la questione fosse dichiarata inammissibile ovvero infondata.

Considerato che la questione sollevata dal giudice a quo é manifestamente inammissibile, rientrando nel potere discrezionale del legislatore, da esercitare secondo scelte economico-sociali, la determinazione della portata di una agevolazione tributaria nonchè dei criteri più opportuni per la sua applicabilità;

che la scelta suindicata non é per nulla irrazionale, in quanto ha la finalità di indirizzare, con la stipulazione della polizza assicurativa, il denaro al risparmio, considerato quale valore costituzionalmente protetto (art. 47 Cost.), finalità che verrebbe elusa se, successivamente alla stipulazione dell'assicurazione il soggetto, contraendo dei prestiti, sottraesse interamente o parzialmente somme il cui trattamento fiscale privilegiato si fonda appunto sulla loro destinazione al risparmio.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. 1) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Novara con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 10/03/88.