ORDINANZA N.286
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1984 dal Pretore di Padova nel procedimento civile vertente tra Marigo Giannino e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 221 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 bis dell'anno 1985.
Visti l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Padova dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 116 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, (T.U. delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui stabilisce che la retribuzione da prendere in considerazione ai fini della costituzione della rendita e quella relativa all'anno precedente il verificarsi dell'infortunio (o della malattia professionale), anche nel caso in cui il grado minimo indennizzabile venga raggiunto in epoca successiva;
che ad avviso del giudice a quo ciò determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra chi denuncia la malattia professionale nel momento in cui può essere già indennizzata e colui il quale invece l'abbia denunciata in anticipo, atteso che in questo secondo caso la retribuzione di riferimento potrebbe essere inferiore a quella-normalmente più elevata-in atto nel periodo successivo, più prossimo al momento del raggiungimento della soglia del minimo indennizzabile;che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
Considerato che la rilevanza della predetta questione nel giudizio principale é solo apoditticamente affermata, e non motivata, e che mancano altresì precisazioni in ordine alla fattispecie concreta idonee a consentire le necessarie valutazioni sulla rilevanza medesima;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del d.P.R. 30 giugno 1985, n. 1124, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Padova con ordinanza del 9 novembre 1984 (r.o. 221/85).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/02/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ugo SPAGNOLI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 10 Marzo 1988.