Ordinanza n.286 del 1988

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ORDINANZA N.286

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1984 dal Pretore di Padova nel procedimento civile vertente tra Marigo Giannino e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 221 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 bis dell'anno 1985.

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Padova dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 116 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, (T.U. delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui stabilisce che la retribuzione da prendere in considerazione ai fini della costituzione della rendita e quella relativa all'anno precedente il verificarsi dell'infortunio (o della malattia professionale), anche nel caso in cui il grado minimo indennizzabile venga raggiunto in epoca successiva;

che ad avviso del giudice a quo ciò determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra chi denuncia la malattia professionale nel momento in cui può essere già indennizzata e colui il quale invece l'abbia denunciata in anticipo, atteso che in questo secondo caso la retribuzione di riferimento potrebbe essere inferiore a quella-normalmente più elevata-in atto nel periodo successivo, più prossimo al momento del raggiungimento della soglia del minimo indennizzabile;che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che la rilevanza della predetta questione nel giudizio principale é solo apoditticamente affermata, e non motivata, e che mancano altresì precisazioni in ordine alla fattispecie concreta idonee a consentire le necessarie valutazioni sulla rilevanza medesima;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del d.P.R. 30 giugno 1985, n. 1124, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Padova con ordinanza del 9 novembre 1984 (r.o. 221/85).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ugo SPAGNOLI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 10 Marzo 1988.